Polstradaforum

Posts written by giacal

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    Autista bus
    Dunque, provo a rispondere io.
    Ricordiamo che il servizio di linea deve rispondere ai seguenti requisiti:
    - trasporto indifferenziato di persone;
    - rispetto di un itinerario predeterminato (e riportato nel titolo autorizzativo);
    - pagamento di un biglietto come corrispettivo del servizio.

    Il servizio di linea è legato al veicolo che lo esercita, il quale deve:
    a) avere riportato in carta di circolazione la corretta destinazione d'uso "trasporto persone - servizio di linea";
    b) essere stato preventivamente autorizzato dall'ente preposto (comune, provincia, regione, MIT se servizio interregionale).
    Detta documentazione deve essere a bordo del veicolo al momento del controllo.

    Il servizio di linea prescinde dalla tipologia di servizio e può essere svolto con qualsiasi tipo di veicolo (anche GT) purchè autorizzato secondo quanto visto sopra.

    La normativa da lei citata circa il rispetto delle regole NCC anche al di sotto dei 50 km di tratta non c'entra nulla con la normativa in questione.

    Le dirò di più, con un esempio: il servizio sostitutivo fatto coi bus per conto delle Ferrovie dello Stato in caso di emergenza, che non consente all'autista di disporre subito di titolo autorizzativo ad hoc. Il servizio andrà disimpegnato con qualsiasi tipo di bus purchè immatricolato all'origine "trasporto persone - uso di linea" e il titolo autorizzativo rilascito dalla Prefettura potrà essere esibito in un secondo momento.
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    Buongiorno Vannalli .
    Dovrà prendere contatto con l'Ufficio Patenti della Prefettura competente per territorio poichè il solo parere della commissione non è sufficiente. La Prefettura emetterà un decreto con il quale lei sarà autorizzato a conseguire una nuova patente di guida della durata limitata a 1 anno, scaduto il quale verrà nuovamente sottoposto a visita e a rilascio di nuova patente della durata maggiore.
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    CITAZIONE (TarquinioPrisco @ 26/10/2023, 19:26) 
    Grazie per il chiarimento! Quindi si tratta di una multa che possono fare solo i vigili, da quanto capisco visto che si parla di ordinanza comunale?

    Loro, oppure le guardie campestri alias Polizia Provinciale. Anche perchè il sistema di pagamento della sanzione è metodologicamente diverso e segue altre strade circa l'accredito.
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    CITAZIONE (TarquinioPrisco @ 26/10/2023, 19:27) 
    Sì grazie ma ancora non mi è chiaro il sistema, secondo me è lasciato troppo alla discrezione di chi controlla...

    Non c'è discrezionalità.
    Se io fermo un ADR e il conducente non trova le istruzioni scritte o le esibisce dopo parecchi minuti, viene meno il senso della "immediata disponibilità" prevista da ADR. Il BUON autista ADR questo lo sa e le istruzioni scritte sono la prima cosa che esibisce assieme al documento di trasporto....
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    CITAZIONE (TarquinioPrisco @ 26/10/2023, 19:30) 
    ...però intanto io sono restato senza radio, magari mi sono dovuto pagare la multa e pure mi devo sbattere per fare ricorso, che tanto i soldi non me li daranno mai indietro... mi sembra un po' assurdo...

    E non succede forse qualcosa di analogo anche con i controlli sul cronotachigrafo, quando venite accompagnati in officina alla ricerca di qualche marchingegno??
    Non capisco il senso della polemica. Questi controlli rientrano nella facoltà degli organi di Polizia, fermo restando che vorrei sapere da lei quando è stata l'ultima volta che le è stato portato via il "baracchino", oppure semplicemente l'ultima volta che lei ne ha avuto notizia perchè capitato a un suo collega....
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    ADR è da sempre molto severo sulle sanzioni anche riguardanti il documentale.
    Questo è impopolare tra i conducenti professionali, ma risponde alle esigenze di sicurezza in caso di incidente che coinvolga l'unità di trasporto.
    In particolare, sulle istruzioni scritte non si deve prendere sottogamba il discorso. La loro "immediata disponibilità" da parte del conducente è giustificata dal fatto che egli deve adottare l'idoneo equipaggiamento in base alla tipologia di merce trasportata; in caso di sinistro stradale e di impossibilità del conducente di fornire ai primi soccorsi tali istruzioni, esse devono essere collocate in modo da consentirne un immediato reperimento da parte di terzi.
    Se durante un controllo le istruzioni scritte non fossero conservate in cabina oppure il conducente impiega parecchio tempo a reperirle, l'art. 168 c. 9bis deve essere applicato. E tale infrazione segue la filiera sanzionatoria coinvolgendo anche l'azienda, il committente e perfino il consulente ADR, nuova figura prevista da ADR 2023.
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    Per potersi contestare la violazione per il divieto di campeggio riferita all'uso di un veicolo a motore (che è imposta dal singolo comune nelle aree territoriali di competenza e sanzionata con apposita ordinanza) si deve guardare innanzitutto alla peculiarità del veicolo utilizzato: se si tratta di un veicolo ricreazionale (camper, caravan così specificatamente annotato sulla carta di circolazione) la sola sosta nell'area interessata dal divieto costituisce sua violazione. Ecco perchè molti amanti del plen-air preferiscono oggi circolare a bordo di veicoli solo in parte attrezzati ma immatricolati comunque come autocarri N1 o addirittura M1: questo consente loro la sosta e il pernotto in tali aree senza violarne il divieto. Tuttavia se un tale veicolo dovesse essere trovato in sosta con l'uso dei cosiddetti "piedini" stabilizzatori, indipendentemente dalla sua immatricolazione violerebbe il divieto di campeggio poichè in questo caso non andrebbe considerato in semplice sosta ma in fase stanziale.
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    CITAZIONE (Alemtz @ 25/10/2023, 13:25) 
    ....
    Come devo fare per inserire il link? Non mi fa proseguire e mi scrive "hai inserito un url non valido"

    Evidentemente la pagina da lei linkata ha restrizioni circa le condivisioni.
    Provi a inserire il link senza https nè www.
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    CITAZIONE (Alemtz @ 25/10/2023, 11:06) 
    Ho fatto delle ricerche su internet ed ho trovato le risposte che cercavo. Un articolo dove c'è scritto chiaramente che non c'è nessuna limitazione al trasporto di cose o persone su un autocarro. Non credo di poter postare il link dell'articolo ma potrebbe essere utile a qualcuno con gli stessi dubbi.

    Linkare la pagina relativa all'articolo è possibile e, anzi, credo contribuisca a fare chiarezza sull'argomento.
    La sua situazione è comune a molte persone che si spostano per fini ricreazionali a bordo di autocarri N1 provvisoriamente allestiti anche per un eventuale pernotto. A patto che non vi siano state modifiche strutturali tali da fare cambiare categoria al veicolo o che debbano essere iscritte in carta di circolazione, un tale utilizzo è possibile: è come se io mi mettessi a dormire dentro la mia macchina. Oltretutto da molti campeggiatori questo escamotage viene sfruttato per aggirare i divieti di campeggio posti su alcuni tratti di strada.
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    Buongiorno Alemtz .
    Ho riunito la sua discussione a quella principale sull'argomento dove potrà già trovare alcune indicazioni. Se le stesse non fossero sufficienti, restiamo a disposizione per gli ulteriori chiarimenti.
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    Benvenuto tra noi, Alessandro.
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    CITAZIONE (DeltaBravoRomeo @ 19/10/2023, 18:18) 
    Tutto chiaro. Nel quesito ipotizzavo due misurazioni a 0.52 ed una eventuale terza, a verbali finiti, a 0.50 (con il solo scopo di valutare l'eventuale ritrovata idoneità). Può tornare a casa guidando se è solo (fermo restando che resta sanzionato e con patente ritirata)?

    La terza misurazione non è richiesta poichè per contestare l'ebbrezza ne bastano due di positive. Io propenderei comunque per affidare la macchina a terzi poichè in ogni caso la patente viene ritirata e il 186 non consente al conducente di guidare fino a casa per il tragitto più breve.
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    Ad evitare refusi ho cancellato i messaggi precedenti, purtroppo la stanchezza gioca brutti effetti...
    Se il secondo accertamento urgente dà un valore FINO A 0,50 g/l compreso, il conducente non va considerato in stato di ebbrezza alcolica perchè il 186 c.2 sanziona i valori SUPERIORI A 0,50, quindi partiamo da 0,51 g/l.
    Ne consegue che se una delle due prove risulta negativa (quindi FINO A 0,50), il conducente non va considerato in stato di ebbrezza e quindi è libero di condurre il mezzo come e dove più gli piaccia.

    Per amore della conversazione vanno spese due parole su alcune posizioni che riguardano invece l'aspetto contrario, vale a dire se il primo accertamento urgente rientra in fascia amministrativa e il secondo (successivo) rientra in quella penale: alcuni applicano direttamente il penale poichè la curva alcolemica risulta in salita. Questa posizione è stata accettata da alcune procure, mentre altre l'hanno cassata. Io sono sempre per l'applicazione del principio "in dubio pro reo", quindi applico la sanzione più favorevole. Valeva la pena però soffermarci anche su questo aspetto.
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    CITAZIONE (gigiw169 @ 16/10/2023, 13:42) 
    Ok capisco. Nessuna tolleranza. L'eventuale sanzione in cosa consiste? C'è il sequestro del treno o solo sanzione amministrativa? Ripeto: 5 mm per lato , con patente DE e CQC trasporto cose

    Dunque, il complesso veicolare non eccede le dimensioni massime previste dall'art. 61 quindi non è da considerare eccezionale. Se proprio proprio dovessi verbalizzare, contesterei il solo traino di rimorchio senza rispettare le prescrizioni per l'agganciamento (art. 63 c. 4 e 5) che prevede una sola sanzione pecuniaria senza decurtazione di punti.
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    CITAZIONE (balubeto @ 16/10/2023, 09:58) 
    Se una persona moldova avesse la patente moldava con la residenza italiana da più di un anno e facesse assistenza ad un disabile motorio, potrebbe guidare in Italia con un automobile di questi che è appositamente attrezzata?

    Grazie

    Ciao

    No. Necessiterebbe comunque della conversione della patente moldava in quella italiana, non facendo la normativa specifica alcun cenno alla tipologia di veicoli condotti.
1455 replies since 17/11/2019
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