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Come sempre fa più rumore un titolo acchiappa-like che non il suo reale contenuto.
Sotto il sole non c'è niente di nuovo: la disposizione è la stessa che disciplina i dispositivi per l'alcoltest (Drager, Sofir e assimilati): per essere in regola essi devono essere sottoposti a un duplice passaggio che risponde a esigenze giuridiche tra loro diverse.
APPROVAZIONE Si tratta di un procedimento di natura esclusivamente amministrativa che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
OMOLOGAZIONE Si tratta invece di un procedimento amministrativo che si basa però su accertamenti tecnici in base ai quali viene autorizzata la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico del quale vengono riconosciute le medesime specifiche tecniche.
La sentenza citata non ha fatto altro che ribadire quanto già noto, vale a dire che un dispositivo elettronico per il rilevamento di dati da utilizzare per contestazioni di natura amministrativa o penale deve essere dotato di un libretto di servizio (come per l'etilometro) sul quale sono annotati entrambi i procedimenti, oltre naturalmente alle revisioni/tarature periodiche e a ogni intervento straordinario di manutenzione.
Evidentemente in sede di ricorso, su un particolare dispositivo elettronico per la rilevazione della velocità è stata eccepita la mancanza di uno dei due passaggi: in tale caso il giudice di merito non ha potuto fare altro che accogliere la tesi del ricorrente. I giornali hanno fatto il resto....
In allegato si riporta la sentenza in questione.
Edited by Polstradaforum - 21/4/2024, 17:13File Allegato
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2 replies since 20/4/2024, 21:30 45 views
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