Esenzioni nomina consulente ADR - Decreto 7 agosto 2023

Esenzioni nomina consulente ADR - Decreto 7 agosto 2023

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    Neopatentato

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    Salve,

    sto cercando un chiarimento rispetto al Decreto 7/8/2023 che ha abrogato il precedente decreto del 4/7/2000 che disciplina i casi di esenzione dalla nomina del consulente a seguito della modifica introdotta dall'ADR rispetto all'esigenza anche dello speditore di nominare il consulente.
    A mio avviso in questo decreto all'art. 4 hanno fatto un bel pasticcio e non capisco come mai nessuno ne parli.
    Per il trasporto in colli l'ADR stabilisce che se rispetto l'esenzione 1.1.3.6 non devo nominare il consulente ADR.
    Il decreto 7/8/2023 che dovrebbe aiutare le imprese affinché non debbano nominare il consulente ADR per operazioni occasionali in adr (tipicamente spedizione propri rifiuti), per il trasporto in colli, hanno invece appesantito la regolamentazione inserendo la lettera b) all'art. 4:
    ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell'ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell'ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse.

    Non so se interpretare questa prescrizione come in "contrasto con l'ADR" per la quale l'ADR prevale e quindi si può ignorare, o come misura non in contrasto ma più restrittiva e quindi applicabile; in questa seconda ipotesi anche tutti i piccoli trasportatori che fanno più di 3 operazioni al mese o 24 nell'anno solare sempre in esenzione 1.1.3.6 adesso devono nominare il consulente ADR.

    L'assurdità è che con questo decreto se trasporto in colli (che è la modalità meno pericolosa tra le 3 previste dall'ADR) nei limiti dell'esenzione parziale, ma faccio più di 3 operazioni al mese, devo nominare un consulente, ma se trasporto alla rinfusa o in cisterna fino a dodici operazioni per anno solare e due per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate (che non sono poche..) non lo devo nominare.
     
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    Autista sportivo

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    Buongiorno MattC .
    Abbiamo sottoposto il suo quesito a un nostro esperto del settore, stante la particolarità della questione.
    Le faremo sapere al più presto.
     
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    Autista master

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    MattC
    Il suo quesito è molto interessante e in effetti nonostante le mie ricerche non ho trovato una risposta certa da offrire.

    Dall'analisi del decreto MIT 7 agosto 2023 emergono i seguenti criteri di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente:
    A) nel caso in cui le attività delle imprese rientrino nei casi esenzione dall’ADR (es: per disposizioni speciali secondo cap. 3.3, per quantità limitate secondo cap. 3.4 e per quantità esenti secondo cap. 3.5);
    nel caso di trasporto in colli, a patto si rispettino tutte le seguenti condizioni:
    1. limite massimo di 24 operazioni/anno e 3 operazioni/mese;
    2.ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi per il trasporto in “esenzione parziale” dei 1000 kg o litri virtuali secondo la tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR e il cap. 1.1.3.6.4
    3. l’impresa deve predisporre apposito registro interno di monitoraggio del numero di spedizioni con indicazioni sulla tipologia di merce, sul tipo di confezionamento, sulla data di esecuzione e relativo quantitativo netto, da conservare almeno per 5 anni e da esibire in caso di richiesta dall’Ente.
    B) Nel caso di spedizioni occasionali, a patto si rispettino tutte le seguenti condizioni:
    1. le materie devono essere caricate esclusivamente alla rinfusa o in cisterna;
    2. le materie devono essere poco pericolose (assegnazione al gruppo d’imballaggio III o alla categoria di trasporto 3 o 4);
    3. limite massimo di 12 operazioni/anno e 2 operazioni/mese, con un limite massimo di 50 ton/anno di merci trasportate;
    4. l’impresa deve predisporre apposito registro interno di monitoraggio del numero di spedizioni con indicazioni sulla tipologia di merce, sul tipo di confezionamento, sulla data di esecuzione e relativo quantitativo netto, da conservare almeno per 5 anni e da esibire in caso di richiesta dall’Ente.
    C) nel caso di imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose in colli, in cisterna o alla rinfusa per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci, comprese le imprese che provvedono direttamente allo scarico dei colli o che affidano a terzi le attività di scarico dei colli.

    Tale disciplina sembra quindi fissare paletti ben più restrittivi rispetto al criterio generale previsto da ADR al punto 1.1.3.6.3.

    Se da un lato è data facoltà agli Stati aderenti all' ADR di modificarne alcuni aspetti sulla base di valutazioni contingenti (che però non si devono discostare radicalmente dall'alveo tracciato dall'ADR stesso), dall'altro una simile reformatio in pejus non trova a mio avviso una giustificazione coerente con il dispositivo. Se dovessi quindi guardare all'applicazione di eventuali sanzioni, mi rifarei al contenuto dell'ADR (che prevede divieti, prescrizioni e relative sanzioni) e non al contenuto di un decreto MIT.

    Attendiamo comunque il nostro VPEZIO , particolarmente addentro alla materia, per un suo illuminante parere. Seguo anch'io con molto interesse.
     
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2 replies since 16/4/2024, 08:22   43 views
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