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Pervengono numerosi quesiti in ordine all'utilizzo della carta conducente durante l'attività professionale concernente il trasporto di latte.
Ad evitare confusione e le pesanti sanzioni previste dall'art. 179 CDS specifichiamo alcuni punti.
Innanzitutto l'esenzione dell'uso della carta conducente non riguarda tutti i veicoli impiegati nella raccolta del latte, ma solo quelli in cui il trasporto è eseguito da e per le fattorie di produzione ai luoghi di lavorazione. Per cui, dal suo ambito è escluso il trasporto del latte già lavorato presso i luoghi di vendita.
In secondo luogo, il trasporto latte può avvenire sia con normali autocarri che trasportano contenitori specifici già sigillati, sia con veicoli dotati di apposita cisterna mono-scomparto omologata per trasporto alimenti,. Nel primo caso, l’esenzione scatta anche in fase di riconsegna dei contenitori vuoti alle fattorie di produzione, dopo che il latte è stato consegnato presso i luoghi di lavorazione; nel secondo caso, allo stesso modo, l’esonero si applica anche al veicolo cisterna che viaggia scarico dopo aver consegnato presso i luoghi di lavorazione il latte raccolto dalle fattorie di produzione.
Quindi, il veicolo utilizzato per questa finalità è esentato in tutte le fasi di trasporto, compreso quando parte scarico dalla propria sede per eseguire il trasporto e quando vi fa rientro alla fine. Viceversa, l’esenzione non opera quando il mezzo, una volta consegnato il latte presso i luoghi di lavorazione, non effettua rientro in sede ma inizia un viaggio per eseguire un trasporto che non dà luogo ad esenzione: in quest'ultima ipotesi è obbligatorio l'uso della carta conducente.
L'esenzione dall'uso della carta conducente va dimostrata mediante l'esibizione di idonea documentazione che il conducente deve avere a bordo e dalla quale si desuma l'impiego del veicolo in via esclusiva per la raccolta del latte secondo le modalità sopra descritte e costituita in via prioritaria da dichiarazione di scorta o documento equipollente di cui al D.M. Ministero della Sanità del 7 gennaio 1984 emanato ai sensi dell'art. 52 DPR 327/1980.
Normativa di riferimento: circolare ministeriale n° 300/A/4524/21/108/16 del 10/05/2021.Attached Image
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