Trasporto di oggetti, tendine parasole, pellicole oscuranti, e limitazione visibilità

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    Autista esordiente

    Group
    Member
    Posts
    74

    Status
    Offline
    Buongiorno a tutti,

    mi è sorto un dubbio a riguardo del trasporto di oggetti che possano limitare la visibilità posteriore del conducente.

    L'Art. 164/1° C.d.S. stabilisce che non debba essere diminuita la visibilità al conducente.
    Allo stesso modo, l'Art. 169/4° C.d.S., stabilisce che anche i passeggeri non debbano impedire la visibilità al conducente.

    Ciò sembrerebbe escludere qualsiasi tipo di carico o accessorio che possa frapporsi tra conducente e vetri, senza distinzione tra anteriori e posteriori.

    Tuttavia, è chiaro che i passeggeri posteriori oscurino inevitabilmente il lunotto posteriore; inoltre, sono presenti diversi accessori, anche montati di serie, atti ad oscurare i vetri posteriori quali pellicole o tendine parasole, ovvero paratie da carico limitanti la visibilità, portapacchi posteriori e portabici, nonché rimorchi e veicoli totalmente sprovvisti di vetri posteriori e specchietto centrale interno.

    Stando a quanto predetto, sembrerebbe implicito che la visibilità posteriore sia garantita dai retrovisori laterali, e che la visibilità diretta o indiretta tramite il lunotto posteriore sia da considerarsi un extra, e che la limitazione di visibilità tramite lo stesso non pregiudichi la capacità del conducente di vedere dietro di sé.

    Sapreste indicarmi se siano presenti norme specifiche a riguardo?

    Grazie mille!
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    ***

    Group
    Administrator
    Posts
    7,171

    Status
    Anonymous
    Buongiorno.
    La descrizione come da lei riportata non è del tutto corretta.

    L'art. 164 c. 1 riguarda la non corretta sistemazione del carico su un veicolo (professionale o no), dalla quale discendono una serie di conseguenze tra le quali - appunto - la diminuzione della visibilità per il conducente.

    L'art. 169 c. 4 riguarda parimenti la non corretta sistemazione dei passeggeri nell'abitacolo, dalla quale discende come conseguenza la diminuzione della visibilità per il conducente. Tale infrazione è spesso legata al trasporto di passeggeri in sovrannumero oppure al sovraccarico del veicolo condotto.

    Quindi nelle normali condizioni di impiego (carico sistemato correttamente, regolare sistemazione dei passeggeri nel numero previsto dalla carta di circolazione e seduti ciascuno nel sedile assegnato) non sussiste alcuna infrazione e la marcia è da considerarsi regolare.
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Autista esordiente

    Group
    Member
    Posts
    74

    Status
    Offline
    Sarebbe pertanto da considerarsi corretta la sistemazione di carico, all'interno o all'esterno dell'abitacolo, che impedisca la visuale del conducente verso il lunotto posteriore, purché adeguatamente assicurato?

    L'Art. 164/1° lascerebbe intendere che la sistemazione del carico su portapacchi posteriore nel modo seguente sia da considerarsi non corretta proprio in virtù della diminuzione di visibilità, come altresì potrebbe esserlo il trasporto di mobilio più alto della cappelliera all'interno del bagagliaio.

    luggage_rack_for_mazda_mx5_rf
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    ***

    Group
    Administrator
    Posts
    7,171

    Status
    Anonymous
    Nel caso di specie la visibilità posteriore è comunque assicurata dai due specchi esterni.
    Va verificata la stabilità del carico al fine di evitarne la dispersione.
    Lo stesso problema si porrebbe allora anche con i porta-bici posteriori.....
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Autista esordiente

    Group
    Member
    Posts
    74

    Status
    Offline
    Proprio questo era il fulcro del mio dubbio; l'articolo è ben preciso a riguardo dell'evitare di limitare la visibilità, ma, essendo presenti vari casi di limitazione di visibilità dal lunotto posteriore, quali il montaggio di portabici o il traino di rimorchi, mi chiedevo se la sola visibilità posteriore garantita dagli specchietti laterali fosse quella necessaria, rendendo di fatto il campo visivo offerto dal lunotto posteriore un'aggiunta extra non obbligatoria da mantenere, e se fosse presente una norma che definisca i campi visivi minimi.

    Grazie
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    ***

    Group
    Administrator
    Posts
    7,171

    Status
    Anonymous
    Se la visuale esterna è comunque assicurata, qualora il lunotto fosse ostruito il problema non si porrebbe comunque.
    Ovvio che la situazione va valutata nel concreto, non essendo possibile stabilire aprioristicamente un discrimen. Ad esempio, in caso di traino di rimorchi o roulotte che eccedano il limite sagoma del veicolo trainante è fatto obbligo dell'uso degli specchi esterni aggiuntivi, ma questo si impone proprio perchè quelli di serie non assicurano un'adeguata visione laterale del complesso veicolare.
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Autista esordiente

    Group
    Member
    Posts
    74

    Status
    Offline
    Ottimo, grazie!
     
    Top
    .
6 replies since 27/3/2024, 16:01   85 views
  Share  
.