Neopatentati e calcolo del rapporto peso-potenza dei veicoli

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    Capita spesso di imbattersi nel quesito: posso guidare da neopatentato un veicolo che pesa X e ha una potenza di Y?

    Nei documenti di circolazione rilasciati dopo il 3.10.2007 la potenza specifica Ps viene espressamente indicata a pag. 3 con la dicitura «Rapporto potenza/tara ... kW/t«, e la sanzione si applica solo quando tale rapporto è maggiore di 55.

    Nei documenti rilasciati in precedenza bisogna invece procedere al suo calcolo, che si esegue dividendo la potenza (voce P.2 del documento di circolazione) per la massa a vuoto (pag. 3 del documento) aumentata di 75 kg (espressa in tonnellate). Es. potenza 80 kW; massa a vuoto 1400 kg: Ps = 80/(1,400 + 0,075) = 80/1,475 = 54,237 kW/t: SI PUÒ GUIDARE (ma per veicoli di categoria M1 v. nota 8).

    Es. potenza 52 kW; massa a vuoto 865 kg: Ps = 52/(0,865 + 0,075) = 52/0,94 = 55,319 kW/t: NON SI PUÒ GUIDARE.

    Se la potenza riportata sul documento di circolazione è espressa in CV, occorre moltiplicarne il valore per 0,736 per ottenere la potenza in kW. In alcuni casi (es. di veicoli N1) è indicata la portata che è la m.m.a meno la tara, oppure, per veicolo adibito a trasporto di persone, numero di persone indicato sul documento di circolazione moltiplicato 75 kg).

    Ai titolari di patente B è vietata, per il primo anno dal rilascio (v. anche nota 11 per casi specifici di maggiore durata), la guida di autoveicoli a motore termico aventi potenza specifica riferita alla tara superiore a 55 kW/t; se trattasi di autoveicolo di categoria M1 si applica l'ulteriore limitazione di 70 kW per la potenza assoluta. Si ricorda che sono di categoria M1 i veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo 9 posti compreso il conducente (es. autovetture: v. art. 47). Per veicoli elettrici o ibridi plug-in, dal 16.6.2022, è stato previsto l'aumento del valore massimo di rapporto potenza tara a 65 kW/t. Tale valore va calcolato considerando nella tara anche il peso della batteria. Per tali veicoli non si applica, invece, l'ulteriore limite di potenza massima (70 kW) previsto per veicoli a motore termico.
     
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