Notifica di una contravvenzione - Ricorsi

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    Autista sportivo

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    E' l'incubo di ogni cittadino: ti suona il campanello il postino e ti consegna una busta verdina, tipica degli atti giudiziari.
    La aprite e vi trovate per le mani una contravvenzione. Cosa fare?

    Innanzitutto, dal momento in cui firmate per l'accettazione del plico decorrono tutti i termini a voi riservati per fare essenzialmente due cose (pagare, magari fruendo dell'ulteriore benefit dello sconto del 30% se saldata entro 5 giorni) oppure fare ricorso.
    Attenzione però: i termini tassativi (5 giorni, 60 giorni, oltre i 60 giorni) iniziano a decorrere anche se il postino vi lascia in cassetta l'avviso di deposito a partire dal 10° giorno successivo alla data di messa a disposizione del verbale presso l'ufficio postale, data che deve essere indicata obbligatoriamente nell'avviso di deposito stesso! Quindi occhio a ciò che pagate: se dal giorno di deposito in ufficio postale sono passati più di 5 giorni (6 se l'ultimo coincide con un festivo), non potrete più pagare beneficiando dello sconto del 30%, ma dovrete saldare direttamente quello previsto come "pagamento in misura ridotta" entro 60 giorni.

    Dal momento di apertura di un procedimento amministrativo, inizierà una "partita a 3": al tavolo da gioco si troveranno di fronte il contravventore, l'ufficio che ha in carico il procedimento e la prefettura (o in alternativa il Giudice di Pace) territorialmente competente.
    Vediamo assieme i vari casi.

    PAGAMENTO DELLA SANZIONE
    Il pagamento della sanzione (sia esso con lo sconto del 30% se fatto nei termini di 5 giorni, sia esso in misura ridotta entro 60 giorni) estingue il procedimento amministrativo. Ne consegue che, una volta pagato, non si può più proporre ricorso a nessuno degli organi giurisdizionali proposti.
    Se si decide di pagare la misura piena dell'importo dovuto, bisogna tuttavia attendere una nuova notifica che avverrà decorso il 60° giorno utile per pagare in misura ridotta. Decorso infatti il 60° giorno senza che sia stato pagato l'importò nè che si sia presentato ricorso, il procedimento amministrativo si considera perfezionato.

    PRESENTAZIONE DEL RICORSO
    Il ricorso va presentato sempre agli organi del luogo in cui è avvenuta l'infrazione contestata. Essi sono:
    Prefettura: si tratta di un ricorso amministrativo nel quale l'autorità è chiamata a esprimere una valutazione di tipo esclusivamente formale; l'audizione del ricorrente avviene solo se da lui richiesta. Il procedimento termina con decreto di accoglimento o di rigetto. I termini di presentazione del ricorso sono di 60 giorni dalla notifica del procedimento.
    Giudice di Pace: si tratta di un ricorso giurisdizionale, soggetto quindi a valutazione giuridica con audizione obbligatoria delle parti convenute. Il procedimento si conclude con una sentenza. I termini di presentazione del ricorso sono di 30 giorni dalla data di notifica del procedimento.

    Il ricorso può essere presentato indifferentemente:
    - direttamente all'autorità prescelta;
    - per il tramite dell'ufficio dell'organo accertatore.

    Indipendentemente dall'esito, il decreto o la sentenza di accoglimento o rigetto vanno sempre notificate al ricorrente.

    F.A.Q.: COSA SUCCEDE SE NON PAGO?
    Il mancato pagamento delle sanzioni dovute fino a superare quella in misura piena (successiva al 60° giorno) sottrae la competenza escussoria all'ufficio dell'organo accertatore e la passa all'Agenzia delle Entrate. Si dice quindi che la contravvenzione "va a ruolo", con la conseguenza dell'emanazione di provvedimenti di fermo fiscale del mezzo fino al suo pignoramento.

    F.A.Q.: COSA SUCCEDE SE PAGO L'IMPORTO SBAGLIATO?
    L'organo accertatore emetterà un nuovo verbale di contestazione relativo alla somma rimanente, da saldare.

    F.A.Q.: POSSO FARE RICORSO SULLA RICHIESTA DI SALDO DELLA SOMMA RIMANENTE ED ERRONEAMENTE NON VERSATA?
    No. Il saldo ancorchè parziale della prima somma definisce di per sè il procedimento con implicita rinuncia all'opposizione.

    F.A.Q.: COSA SUCCEDE SE I TRASGRESSORI SONO PIU' DI UNO?
    A norma dell'art. 197 C.d.S. ciascuno soggiace alla sanzione prevista salvo riserva.

    F.A.Q.: COSA SUCCEDE SE VIOLO CON UN'UNICA CONDOTTA PIU' NORME DI CIRCOLAZIONE?
    Per il principio del cumulo giuridico, il trasgressore risponderà della sanzione più grave aumentata fino al triplo.

    F.A.Q.: QUANDO E' CHE SI VIENE CONDANNATI A PAGARE IL DOPPIO DELLA SANZIONE?
    Il pagamento di due volte il minimo della sanzione prevista si ha in caso di rigetto del ricorso da parte del Prefetto.

    RIFERIMENTI NORMATIVI



    LEGGE 689/81
    - Art. 2: non è possibile elevare una sanzione amministrativa se al momento del fatto il trasgressore era minorenne o era privo della capacità di intendere e di volere.
    - Art. 3: la responsabilità amministrativa è soggettiva, concorsuale, solidale. Questo significa che delle sanzioni rispondono assieme al trasgressore il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatore finanziario. Al riguardo ricordiamo che la carta di circolazione va obbligatoriamente aggiornata in caso di:
    locazione finanziaria superiore ai 30 giorni;
    veicolo intestato a un incapace;
    veicolo intestato a persona deceduta.
    Circa il sopravvenuto decesso del trasgressore nelle more di definizione del procedimento, è prevista l'intrasmissibilità delle sanzioni amministrative e accessorie agli eredi, salvo che la violazione contestata sia avvenuta DOPO il decesso del titolare.
    - Art. 4: cause di esclusione della responsabilità amministrativa. E' esclusa la responsabilità del trasgressore in caso di:
    adempimento di un dovere
    esercizio di una facoltà legittima
    stato di necessità
    legittima difesa
    ordine dell'autorità

    CODICE DELLA STRADA
    - Art. 199: intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi. Unica eccezione: la circolazione del veicolo postuma al decesso dell'avente diritto.
    - Art. 201: termini perentori di notifica differita a pena di decadenza.
    90 giorni: in caso di mancata identificazione del trasgressore;
    100 giorni: in caso di contestazione al solo trasgressore e non anche all'obbligato in solido;
    360 giorni: in caso di obbligato in solido residente all'estero.
    - Art. 202: procedure di accertamento, notificazione e conclusione del procedimento amministrativo.
    - Art. 203: procedure per il ricorso avverso una contestazione amministrativa.
    - Art. 207: conducenti di veicoli immatricolati all'estero.
    E' fatto obbligo del pagamento immediato su strada. Il mancato pagamento su strada implica il fermo amministrativo del mezzo fino all'avvenuto pagamento.
    In alternativa al pagamento estintivo del procedimento, il trasgressore è ammesso a versare l'importo dovuto a titolo di cauzione nelle more di un ricorso. Per gli Operatori di Polizia Stradale: la somma versata a titolo di cauzione va sempre riscossa in contanti, mai tramite POS!!

    Edited by Polstradaforum - 25/1/2024, 19:01
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