Omicidio stradale

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  1. giacal
     
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    La L. 41/2006 ha profondamente novellato il Codice Penale introducendo una fattispecie autonoma di reato articolata in tre fattispecie: l'omicidio stradale, le lesioni personali da sinistro stradale e la fuga con omissione di soccorso. Vediamo sinteticamente la normativa.

    Omicidio stradale
    Tale fattispecie è disciplinata dall'art. 589bis del C.P. che recita: “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni”.
    La norma ha quindi assorbito, per i soli decessi da circolazione stradale, l'omicidio colposo che veniva applicato fino al marzo 2006, con pene molto più leggere.
    La parola "Chiunque" implica che per commettere il reato non è necessaria l'effettiva conduzione di un mezzo di locomozione e quindi allarga la platea di soggetti che possono essere colpiti da tale dispositivo. Si pensi infatti alla corresponsabilità dell'ente proprietario della strada derivante dall'omissione dell'ordinaria manutenzione del piano stradale e delle sue adiacenze da cui scaturisca un sinistro a esito mortale.
    La locuzione "per colpa" estende la portata a qualsiasi condotta di imprudenza, imperizia, negligenza che integra il concetto di colpa generica, quindi applicabile anche a condotte attive o omissive che esorbitano dal Codice della Strada.
    Sono configurabili il dolo eventuale (cioè avere previsto l'evento letale accettandone le conseguenze), sia la colpa cosciente (cioè l'aver agito nonostante la previsione dell'evento).
    L'omicidio stradale è a forma semplice, quando il decesso avviene per semplice colpa. E' a forma aggravata quando il responsabile ha agito sotto alterazione da alcool o droghe, ha agito con imprudenza grave, dal sinistro sono derivati più decessi, il responsabile guidava privo di patente o di assicurazione, il responsabile si è dato alla fuga. In questi casi la pena va da 8 a 12 anni.
    Qualora il responsabile si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti urgenti, tale condotta non costituisce un'aggravante: il PM può tuttavia ordinare un prelievo coattivo di campioni biologici.
    La pena massima applicabili, avuto conto di tutte le aggravanti, non superare in ogni caso i 18 anni.
    L'omicidio stradale non pregiudica la facoltà di querela per reati concorrenti quali ad esempio le lesioni personali colpose, rendendo così possibile il c.d. concorso formale di reati.
    La sanzione immediatamente esecutiva verso il responsabile è sempre l'arresto obbligatorio, anche quando l'autore è rimasto sul luogo e ha collaborato con le autorità.

    Lesioni personali stradali
    Sono costituite da lesioni personali gravi o gravissime con violazione delle norme sulla circolazione stradale.
    Anche in questo caso concorrono le aggravanti specifiche previste per l'omicidio stradale, cioè l'alterazione da alcool o droghe, la grave imprudenza, le lesioni plurime.
    Trattando la normativa le sole lesioni gravi o gravissime (cioè quelle con prognosi superiore a 40 giorni oppure quelle da cui derivi la perdita o l'indebolimento permanente di un organo o una funzione), va da sé che per le lesioni personali lievi o lievissime la vittima potrà agire con querela, rivestendo quest'ultima condizione di procedibilità imprescindibile.

    Fuga e omissione di soccorso
    Si applica nei casi di incidente mortale o gravemente lesivo.
    Tale norma costituisce norma speciale, applicandosi al posto di quella già prevista dal CdS per la fuga a seguito di sinistro stradale con lesioni lievi o lievissime.

    Sanzioni amministrative accessorie
    Nell'immediatezza del fatto si procede con il ritiro della patente di guida che verrà trasmessa al prefetto del luogo ove è avvenuto il sinistro, il quale emetterà un decreto di sospensione provvisoria. Qualora venga accertato un concorso di colpa tra i coinvolti, non si procederà al ritiro immediato della patente ma alla trasmissione del rapporto di incidente stradale al prefetto il quale adotterà i successivi provvedimenti di competenza. Se la patente da ritirare è straniera, al posto del ritiro il prefetto emetterà un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale immediatamente esecutivo.
    A seguito di sentenza penale di condanna passata in giudicato consegue invece la revoca della patente di guida, provvedimento che può essere anche anticipato dal prefetto a titolo cautelare. La successiva circolazione alla guida di veicoli con patente revocata comporta:
    1) la prima volta: un'ammenda e il fermo del veicolo per tre mesi;
    2) la seconda volta: un'ammenda e la confisca del veicolo;
    3) la seconda volta nel biennio: l'arresto fino a un anno.
     
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