Omicidio stradale

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    Autista master

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    La L. 41/2006 ha profondamente novellato il Codice Penale introducendo una fattispecie autonoma di reato articolata in tre fattispecie: l'omicidio stradale, le lesioni personali da sinistro stradale e la fuga con omissione di soccorso. Vediamo sinteticamente la normativa.

    Omicidio stradale
    Tale fattispecie è disciplinata dall'art. 589bis del C.P. che recita: “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni”.
    La norma ha quindi assorbito, per i soli decessi da circolazione stradale, l'omicidio colposo che veniva applicato fino al marzo 2006, con pene molto più leggere.
    La parola "Chiunque" implica che per commettere il reato non è necessaria l'effettiva conduzione di un mezzo di locomozione e quindi allarga la platea di soggetti che possono essere colpiti da tale dispositivo. Si pensi infatti alla corresponsabilità dell'ente proprietario della strada derivante dall'omissione dell'ordinaria manutenzione del piano stradale e delle sue adiacenze da cui scaturisca un sinistro a esito mortale.
    La locuzione "per colpa" estende la portata a qualsiasi condotta di imprudenza, imperizia, negligenza che integra il concetto di colpa generica, quindi applicabile anche a condotte attive o omissive che esorbitano dal Codice della Strada.
    Sono configurabili il dolo eventuale (cioè avere previsto l'evento letale accettandone le conseguenze), sia la colpa cosciente (cioè l'aver agito nonostante la previsione dell'evento).
    L'omicidio stradale è a forma semplice, quando il decesso avviene per semplice colpa. E' a forma aggravata quando il responsabile ha agito sotto alterazione da alcool o droghe, ha agito con imprudenza grave, dal sinistro sono derivati più decessi, il responsabile guidava privo di patente o di assicurazione, il responsabile si è dato alla fuga. In questi casi la pena va da 8 a 12 anni.
    Qualora il responsabile si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti urgenti, tale condotta non costituisce un'aggravante: il PM può tuttavia ordinare un prelievo coattivo di campioni biologici.
    La pena massima applicabili, avuto conto di tutte le aggravanti, non superare in ogni caso i 18 anni.
    L'omicidio stradale non pregiudica la facoltà di querela per reati concorrenti quali ad esempio le lesioni personali colpose, rendendo così possibile il c.d. concorso formale di reati.
    La sanzione immediatamente esecutiva verso il responsabile è sempre l'arresto obbligatorio, anche quando l'autore è rimasto sul luogo e ha collaborato con le autorità.

    Lesioni personali stradali
    Sono costituite da lesioni personali gravi o gravissime con violazione delle norme sulla circolazione stradale.
    Anche in questo caso concorrono le aggravanti specifiche previste per l'omicidio stradale, cioè l'alterazione da alcool o droghe, la grave imprudenza, le lesioni plurime.
    Trattando la normativa le sole lesioni gravi o gravissime (cioè quelle con prognosi superiore a 40 giorni oppure quelle da cui derivi la perdita o l'indebolimento permanente di un organo o una funzione), va da sé che per le lesioni personali lievi o lievissime la vittima potrà agire con querela, rivestendo quest'ultima condizione di procedibilità imprescindibile.

    Fuga e omissione di soccorso
    Si applica nei casi di incidente mortale o gravemente lesivo.
    Tale norma costituisce norma speciale, applicandosi al posto di quella già prevista dal CdS per la fuga a seguito di sinistro stradale con lesioni lievi o lievissime.

    Sanzioni amministrative accessorie
    Nell'immediatezza del fatto si procede con il ritiro della patente di guida che verrà trasmessa al prefetto del luogo ove è avvenuto il sinistro, il quale emetterà un decreto di sospensione provvisoria. Qualora venga accertato un concorso di colpa tra i coinvolti, non si procederà al ritiro immediato della patente ma alla trasmissione del rapporto di incidente stradale al prefetto il quale adotterà i successivi provvedimenti di competenza. Se la patente da ritirare è straniera, al posto del ritiro il prefetto emetterà un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale immediatamente esecutivo.
    A seguito di sentenza penale di condanna passata in giudicato consegue invece la revoca della patente di guida, provvedimento che può essere anche anticipato dal prefetto a titolo cautelare. La successiva circolazione alla guida di veicoli con patente revocata comporta:
    1) la prima volta: un'ammenda e il fermo del veicolo per tre mesi;
    2) la seconda volta: un'ammenda e la confisca del veicolo;
    3) la seconda volta nel biennio: l'arresto fino a un anno.
     
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    F.A.Q. OMICIDIO STRADALE

    Cerchiamo di rispondere alle domande che più di frequente ci vengono poste sull'argomento.

    1) Quando è consentito l'arresto?
    Innanzitutto il presupposto per poter procedere all'arresto (sia obbligatorio che facoltativo) è la flagranza del reato.
    L'arresto è obbligatorio in presenza delle aggravanti che comportano l'applicazione di una pena da 8 a 12 anni:
    - guida in stato di ebbrezza con alcolemia superiore a 1,5 g/l;
    - guida sotto l'influenza di stupefacenti;
    - omicidio stradale plurimo.
    L'arresto rimane facoltativo in tutti gli altri casi previsti dalla normativa. In tale ambito viene valutata nell'immediatezza dagli operatori per prima cosa la pericolosità sociale del responsabile; seguo tutti gli altri elementi soggettivi quali il pericolo di fuga e il pericolo di reiterazione del reato. In ogni caso, interviene sempre il controllo giurisdizionale del Pubblico Ministero che dovrà essere tempestivamente avvisato dalla Polizia Giudiziaria e decidere quindi se sottoporre il responsabile a qualche misura cautelare oppure la sua remissione in libertà.

    2) Entro quanto tempo può essere applicato l'arresto?
    Come detto, il primo requisito per potersi parlare di arresto (obbligatorio o facoltativo) è la flagranza del reato: il soggetto responsabile deve essere colto nell'atto di commettere il reato, oppure è stato inseguito dalla Polizia Giudiziaria subito dopo aver commesso il fatto oppure ancora è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Quest'ultimo passaggio viene definito quasi-flagranza ed è applicato a patto che le indagini vengano avviate subito e non vengano mai interrotte: un simile dispositivo consente quindi una notevole dilatazione dei tempi utili per procedere all'arresto e trova sicura applicazione negli incidenti stradali mortali in cui il responsabile si sia dato alla fuga.

    3) Come si può evitare l'arresto dopo un omicidio stradale?
    Ci sono alcuni comportamenti "virtuosi" che possono evitare l'applicazione di misure cautelari personali al responsabile. Innanzitutto, l'essersi fermato dopo il sinistro e avere chiamato egli stesso i soccorsi depongono per una diversa valutazione della moralità del soggetto: tali comportamenti però possono essere "spazzati via" dal suo stato di ebbrezza o di intossicazione accertati in loco o presso strutture ospedaliere, ripristinando la possibilità dell'arresto.
    Un altro comportamento che evita l'arresto al conducente che si sia dato alla fuga dopo un sinistro mortale è la sua presentazione volontaria alla Polizia Giudiziaria entro 24 ore dal fatto. Decorso tale termine (da intendersi come perentorio), l'arresto torna a essere possibile.

    4) Individuazione del responsabile attraverso le telecamere di videosorveglianza o altri strumenti analoghi.
    L'individuazione del responsabile a seguito dell'acquisizione e dell'esame dei filmati di videosorveglianza impedisce l'arresto del responsabile poiché viene in tal modo a mancare il requisito fondamentale della flagranza o della quasi-flagranza come sopra descritto, anche se vengono rintracciate cose o tracce del reato (ad esempio, i danni sulla carrozzeria). Al riguardo si veda la sentenza della Corte di Cassazione n° 36169 del 5 ottobre 2021.
     
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