ATP scaduto o inidoneità termica del veicolo

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    Un problema spesso sottovalutato è quello delle conseguenze della scadenza dell'ATP o della dichiarata inidoneità termica del veicolo.
    Tale situazione si può creare sia inaspettatamente (per dimenticanza o altro) oppure volutamente (quando ad esempio si vuole convertire il veicolo o il rimorchio in trasporto cose).

    Non si tratta di infrazione di poco conto poiché i veicoli con cella frigo (e quindi in regime di ATP) beneficiano di una larghezza maggiore di quella standard: 2,60 metri contro i 2,55.

    In caso di ATP scaduto o di inidoneità termica del veicolo, qualora lo stesso rientri nella larghezza di 2,60 metri sarà un veicolo irregolare per eccedenza di sagoma e quindi scatteranno le sanzioni previste dall'art. 61 c. 7 CDS: alla sanzione pecuniaria (431,00 Euro salvo aggiornamenti) conseguono le sanzioni accessorie del ritiro patente a carico del conducente e del ritiro della carta di circolazione.

    Le cose sarebbero potute andare peggio! Per un solo centimetro il veicolo in questione non rientra nella considerazione di veicolo eccezionale, quindi sotto l'egida sanzionatoria dell'art. 10 CDS.

    Invitiamo dunque gli autisti professionali frigoristi a prestare la massima attenzione sulla scadenza dell'ATP o sulla decisione di declassare il veicolo a trasporto cose.
     
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    vorrei porre un quesito inerente la circolazione di un veicolo che con attestazione ATP scaduta di validità, effettua un trasporto di alimenti per cui è richiesto un regime di temperatura controllata. In particolare, al di là dell'eventuale inidoneità termica di cui all'art 6 del dlgs 193/07, vorrei sapere se può essere applicabile l'art 82 del codice della strada, ovvero se può essere ravvisabile una destinazione diversa del veicolo.
    Il quesito discende dalla lettura del disposto di cui all'art 203, comma 1, lett. A del regolamento che riguarda i veicoli destinati a trasporto specifico. In particolare "1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

    a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;"


    Ciò premesso mi chiedevo se l'intervenuta scadenza dell'ATP, facendo venir meno il "riconoscimento dell'idoneità" espressamente previsto dal comma sopra riportato, possa far decadere la destinazione del veicolo come "trasporto specifico", rendendolo di fatto un normale trasporto di cose.
     
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    L'ATP scaduto di validità importa necessariamente la perdita di idoneità termica del veicolo. In tale condizione non può tuttavia paventarsi l'applicazione dell'art. 82 poiché in ogni caso sta effettuando il trasporto di merce che viaggia a temperatura controllata.
    L'U.M.C., anche su segnalazione degli organi di polizia, può tuttavia disporre in ogni momento la revisione di un veicolo colto a circolare in regime di temperatura controllata con ATP scaduto. Resta impregiudicata altresì l'applicazione dell'art. 6/5° DLG 193/2007 qualora ne ricorrano i casi, anche se la sola ATP scaduta non è di per sé sufficiente per contestare l'inidoneità termica del veicolo.
     
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    Grazie per la risposta. Quindi anche con atp scaduto non muta la destinazione del veicolo restando di fatto (a tempo indefinito) destinato a trasporto specifico?
     
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    CITAZIONE (DeltaBravoRomeo @ 26/7/2021, 21:32) 
    Grazie per la risposta. Quindi anche con atp scaduto non muta la destinazione del veicolo restando di fatto (a tempo indefinito) destinato a trasporto specifico?

    Esattamente. La destinazione è quella riportata in carta di circolazione.
    Ricordo tuttavia che, qualora venga trovata una cella isotermica non in funzione e utilizzata UNICAMENTE per trasporto di materiale non deperibile o che non necessita di temperatura controllata, non è possibile in ogni caso contestare l'art. 82.
    Ad esempio, la cella isotermica utilizzata per il trasporto di pneumatici.

    Cosa ben diversa invece se si accerta il trasporto promiscuo di deperibili e di non deperibili di natura completamente diversa (ad esempio, surgelati di pesce E giornali).
     
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    Ok grazie ancora. Per quanto concerne il trasporto del materiale non deperibile sono a conoscenza di una circolare del 2000 del min dei trasporti in cui viene di fatto autorizzato il trasporto. Ciò premesso, con ATP scaduto di validità, in caso di controllo su strada si contesta qualcosa rispetto al cds? Si fa la sola segnalazione ex 80/5?
     
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    Trasporto deperibili con ATP scaduta = sola segnalazione all'UMC per revisione straordinaria.

    Trasporto deperibili con ATP scaduta e accertamento delle violazioni specifiche in materia = applicazione del 193/2007.
     
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    Approfitto della cortese disponibilità per porre altro quesito. Al di là dell'attestazione ATP, quando si accertano violazioni di cui all'art 6 del dlgs 193/07 durante in controllo su strada di un autocarro, chi viene indicato come trasgressore nel verbale? L'articolo 6, da come è scritto, sembra individuare come trasgressore l'OSA non operante a livello della produzione primaria, che non coincide di certo necessariamente con il conducente fermato al controllo. Dunque chi indicare come trasgressore? Il conducente oppure l'OSA (che di solito è l'intestatario del veicolo o il locatario se a noleggio e quindifigurerebbe come soggetto obbligato in solido)?
     
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    CITAZIONE (DeltaBravoRomeo @ 27/7/2021, 18:03) 
    Approfitto della cortese disponibilità per porre altro quesito. Al di là dell'attestazione ATP, quando si accertano violazioni di cui all'art 6 del dlgs 193/07 durante in controllo su strada di un autocarro, chi viene indicato come trasgressore nel verbale? L'articolo 6, da come è scritto, sembra individuare come trasgressore l'OSA non operante a livello della produzione primaria, che non coincide di certo necessariamente con il conducente fermato al controllo. Dunque chi indicare come trasgressore? Il conducente oppure l'OSA (che di solito è l'intestatario del veicolo o il locatario se a noleggio e quindi figurerebbe come soggetto obbligato in solido)?

    La normativa specifica si interfaccia con due normative pregresse, la L. 283/1962 (regolamento di esecuzione DPR 327/1980) e la L. 689/1981: proprio quest'ultima deve intendersi come carattere generale per cui l'impresa si intende obbligata in solido con l'autore materiale della violazione, che al momento dell'accertamento è il conducente.
    E' più o meno la stessa situazione che si era venuta a creare nel trasporto internazionale di cose disciplinato dalla 298/74: il conducente trasgressore viene considerato legale rappresentate pro tempore e quindi soggetto alle relative notifiche delle sanzioni. Altrimenti non si sarebbe potuto procedere e la normativa sarebbe rimasta di fatto inapplicabile.
     
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    Ti ringrazio nuovamente per la disponibilità nel rispondere. Fino ad ora ho sempre indicato nel verbale il conducente come trasgressore. Il controllo sul trasporto di alimenti, a mio avviso, è un'attività fondamentale da svolgere durante i controlli stradali. Tu come ti regoli per l'intervento (eventuale) dell'ASL? S
    Ti è capitato di procedere (penalmente) ex art 5 lett b legge 283/62 senza chiamare l'ASL perché magari il cattivo stato di conservazione era palesemente evidente? Leggevo tempo fa giurisprudenza di cassazione dal cui tessuto argomentativo traspariva chiaramente come, in alcuni casi, per accertare un cattivo stato di conservazione, non fosse necessario l'intervento di personale specializzato stante l'evidenza di talune circostanze desumibile dalle regole di comune conoscenza, atteso comunque che, sempre secondo la cassazione, l'accertamento per un cattivo stato di conservazione si può desumere anche dalle modalità estrinseche con cui si realizza. Ciò premesso, come ti regoli con le eventuali richieste di intervento ASL?
     
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    Di solito faccio intervenire sempre l'ASL, anche per il fatto che nella mia competenza territoriale le varie provincie hanno un efficientissimo servizio di reperibilità che consente di ridurre al minimo i tempi di disbrigo della pratica.
    Solo in caso di assoluta e motivata impossibilità di intervento di personale ASL (di cui dò atto nei verbali) procedo a fronte di evidenti condizioni di alterazione della merce trasportata e previo adeguata documentazione fotografica da allegare come fonte di prova. In realtà mi è capitato una sola volta, con un trasporto di pesce surgelato in veicolo con temperatura isotermica analoga a quella esterna: il ghiaccio si era completamente sciolto, fuoriuscendo come acqua dal cassone durante la marcia; il pesce evidenziava caratteristiche organolettiche e olfattive chiaramente precarie. Ho quindi proceduto direttamente.
     
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    Ma questo anche per le violazioni amministrative di cui all'articolo 6? Per esempio un vano carico sporco... io se non ravvedo "rischio biologico", magari perché il cibo è confezionato o comunque destinato a lavaggio o cottura per il consumo faccio direttamente il verbale io. Tu in questi caso come ti regoli?
     
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    Documentazione fotografica e procedo autonomamente sul posto.
    Mi è capitato con trasporto pane in ceste traforate e non confezionato, con pianale di carico sudicio.
    Questo, almeno fino all'anno scorso.

    Edited by giacal - 28/7/2021, 11:06
     
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    Ciao, si può circolare con l'ATP scaduto ma con la prenotazione del rinnovo al seguito? Grazie
     
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    La circolazione con veicolo isotermico con certificazione​ ​ATP​ ​scaduta​ ​non è attualmente oggetto di una specifica sanzione ma viene effettuata segnalazione all'UMC al fine di sottoporre il veicolo a revisione straordinaria, ai sensi dell'art. 80, c. 5. Può invece ricorrere la sanzione dell'inidoneità termica del veicolo se, al momento del controllo, lo stesso viene impiegato per il trasporto merci soggette a temperatura controllata.
     
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