TARGA PROVA questa sconosciuta

circolazione targa prova

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    Eccomi di nuovo con altri quesiti... (io lo so che tra un pò mi mandate a quel paese, ma finchè dura io aprofitto)...

    Consapevole del fatto che bisogni essere in regola con la revisione per utilizzare la targa prova, in questi giorni però, dove sto trasportanto auto fresche di carrozzeria ... mi secca enormemente esporre tutto l'arsenale della targa in prova all'esterno dell'auto, perchè con l'aria mi graffia la carrozzeria.. ho visto altri miei colleghi, stampare un adesivo con su riportato il numero di targa prova, della stessa misura della targa prova, essendo adesivo si attacca al vetro, ovviamente all'interno hanno la targa prova originale...

    Che ad un primo esame, non ha marchiature che possano indicare l'autenticità della stessa ... (solo il foglio di autorizzazione può essere valutato autentico giusto???)... scusate ancora.. sono sanzionabile se utilizzo questo metodo?????

    avrò altre questioni sulla targa prova.. lascio aperta la discussione...
     
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    Anche se all'interno del veicolo è presente la targa prova originale, è vietato esporre copie.
    Deve sempre essere esposta l'originale, la sanzione a cui incorre immagino che la conosce già, art.98 cds

    La soluzione è acquistare un porta targa magnetico
     
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    L'uso (e spesso l'ABUSO) della targa-prova impone a mio avviso un'urgente revisione dell'intera materia dal momento che in molti casi esso costituisce un utile escamotage per non pagare l'assicurazione sulla vettura....

    Il DPR 474/2001 convertito in L. 201/08 regola la materia nei seguenti termini:
    Art. 1. - Autorizzazione alla circolazione di prova
    1. L'obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati alla circolazione di prova ai sensi del presente articolo: a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli; b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici; c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento; d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.
    2. L'autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ha validità annuale.
    3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione. 4. L'autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo è presente il titolare dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di delega. 5. A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

    Ciò detto, assistiamo sempre più spesso a veri e propri abusi di tale facoltà, con veicoli in circolazione al di fuori delle specifiche condizioni per cui la targa-prova è rilasciata.

    Eppure sarebbe semplice: basterebbe autorizzare la circolazione dei veicoli in targa-prova dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20. Punto. Tutto il resto costituirebbe abuso, con relativo ritiro della targa e della sua documentazione.
     
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    il 98 è uso improprio... semmai sarebbe il 100...

    Art. 100, comma 13, C.d.S.
    Omessa applicazione della targa prova durante la circolazione.

    Autotreni o autoarticolati, omessa applicazione della targa posteriormente al veicolo rimorchiato durante la circolazione
     
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    I due articoli hanno purtroppo "spezzettato" la normativa... Anche questo è sintomatico di una normativa che dovrebbe essere totalmente rifondata.
     
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    sono andato un pò più a fondo.. e mi sono reso conto che la targa in prova.. pur non avendo il marchio della repubblica è contrassegnata da un ologramma che va a finire nei lati della targa stessa.... infatti mi chiedevo come mai in internet esistono dei duplicatori di targhe... addirittura ti fanno la targa in prova con la stessa forma della targa convenzionale...

    Altra cosa che chiedo, alle volte succede di apporla all'interno di vetri anneriti qualcuno mi ha detto che l'infrarosso lo legge ugualmente.. possibile??? voglio sapere troppo????

    Non importa dopo queste spiegazioni di oggi mi prendo un portatarga più serio.. accaboia...

    Altra cosa... l'art. 98 è pesantino e io Vi sono incorso negli anni un paio di volte ma con due targhe prova diverse... (la prima l'ho persa)..

    Una volta avevo su mia figlia, una volta avevo su uno scatolone di ciarpame...

    Nel primo caso ho accettato di buon grado, non rendendomi conto delle conseguenze di quell'art. 98, poi per puro caso mi sono informato e mi sono reso conto che incappando per TRE volte nello stesso articolo, subirei la confisca del mezzo... nella seconda occasione, avevo appena preso un furgone che al suo interno aveva del ciarpame... e me ne hanno contestato l'utilizzo illecito... ovviamente ho fatto ricorso, ma come al solito.. la cosa va per le lunghe...
     
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    Altra cosa che chiedo, alle volte succede di apporla all'interno di vetri anneriti qualcuno mi ha detto che l'infrarosso lo legge ugualmente.. possibile??? voglio sapere troppo????

    Se la targa ha le corrette caratteristiche di rifrangenza e orientamento rispetto al piano stradale, sì.

    Circa la "pesantezza" dell'art. 98, si deve pensare che la circolazione in targa-prova è condizione di eccezionalità rispetto all'ordinario, quindi di carattere assolutamente residuale. Invece questo criterio è stato totalmente disatteso.
     
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    CITAZIONE (princiland @ 14/1/2020, 17:33) 
    il 98 è uso improprio... semmai sarebbe il 100...

    Art. 100, comma 13, C.d.S.
    Omessa applicazione della targa prova durante la circolazione.

    Autotreni o autoarticolati, omessa applicazione della targa posteriormente al veicolo rimorchiato durante la circolazione

    Si, mi sono sbagliato. Ho risposto andando a memoria.
     
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    CITAZIONE (princiland @ 14/1/2020, 18:06) 
    sono andato un pò più a fondo.. e mi sono reso conto che la targa in prova.. pur non avendo il marchio della repubblica è contrassegnata da un ologramma che va a finire nei lati della targa stessa.... infatti mi chiedevo come mai in internet esistono dei duplicatori di targhe... addirittura ti fanno la targa in prova con la stessa forma della targa convenzionale...

    Altra cosa che chiedo, alle volte succede di apporla all'interno di vetri anneriti qualcuno mi ha detto che l'infrarosso lo legge ugualmente.. possibile??? voglio sapere troppo????

    Non importa dopo queste spiegazioni di oggi mi prendo un portatarga più serio.. accaboia...

    Altra cosa... l'art. 98 è pesantino e io Vi sono incorso negli anni un paio di volte ma con due targhe prova diverse... (la prima l'ho persa)..

    Una volta avevo su mia figlia, una volta avevo su uno scatolone di ciarpame...

    Nel primo caso ho accettato di buon grado, non rendendomi conto delle conseguenze di quell'art. 98, poi per puro caso mi sono informato e mi sono reso conto che incappando per TRE volte nello stesso articolo, subirei la confisca del mezzo... nella seconda occasione, avevo appena preso un furgone che al suo interno aveva del ciarpame... e me ne hanno contestato l'utilizzo illecito... ovviamente ho fatto ricorso, ma come al solito.. la cosa va per le lunghe...

    Le targhe di prova sono rilasciate dalla motorizzazione o da agenzie autorizzate.
    Il duplicato della targa prova non esiste. Ne è rilasciata solo una ad ogni richiesta.
    All'art.3 del dpr474/2001 sono specificate le modalità in caso di Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell'autorizzazione alla circolazione di prova e
    della targa.
    In ognuno dei commi successivi, comporta il rilascio di una nuova autorizzazione e relativa targa.

    Quindi ATTENZIONE all'uso dei duplicati perché si incorre nel penale.

    Come detto da Giacal, si è passato da un uso del tutto eccezionale e per gli usi consentiti della targa prova ad un abuso.
    Purtroppo c'è chi usa la targa prova per andare a fare la spesa.

    Se fa un corretto uso della targa prova sono sicuro che non arriverà mai ad avere contestato l'uso improprio per la quarta volta.
     
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    ok per la ripetitrice capito... non è una cosa vitale e dunque assolutamente evitabile... era solo una comodità

    Vi dirò che la caccia alla targa prova che è stata messa in atto ultimamente mi fa invece MOLTO piacere..., dal canto mio non ho mai avuto intenzione di abusarne (anche se ci sono delle sfaccettature)... ma viene vista come la caccia alle streghe da molti utenti... ultima sulle ultime quell'assurda svirgolata uscita e subito bloccata dalla segreteria di stato, per la quale non si potevano utilizzare le auto usate in targa prova... e i commercianti di usato cosa dovrebbero fare...

    Credo veramente che chi è preposto a concedere le autorizzazioni di prova dovrebbe dare un giro di vite, anche nella mia zona, ci sono veri e propri ZINGARI che avendo la documentazione in regola fanno commercio di vetture... salvo poi utilizzare la prova per girare tutto il giorno con la Porsche...

    la normativa è nebulosa in merito...

    Sto abusando se espongo di domenica a una manifestazione???

    Sto abusando se uso un mezzo in prova per andare a prenderne un altro???

    Sto abusando se eseguo la consegna del mezzo al cliente in prova???

    Sto abusando se di domenica mattina (ho tempo solo allora), metto in moto le auto che ho pazientemente acquistato negli anni quando non valevano NULLA e ora che cominciano a valere qualcosa, comincio a provarle per poterle immettere nuovamente nel mercato???

    Sto abusando se tornando dal meccanico mi fermo a prendere il pane??? o il nipote???

    Detto questo, io ho i miei mezzi personali per muovermi, e non uso la targa prova se non per motivi inerenti la stessa... qualcuno però potrebbe avere da dire su questo... (quando mi fermarono con la figlia per esempio -10 anni fa-)... o quando avevo due vecchi copertoni nel cassone di uno scudo col quale andavo in riparazione...
     
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    Esatto, la normativa è davvero troppo nebulosa e proprio per questo necessiterebbe di una riforma radicale, con sanzioni accessorie estese alla targa stessa se non addirittura anche al veicolo in caso di conclamati abusi. Purtroppo però la legge di mercato (pecunia non olet...) ha avuto la meglio: il fenomeno dei nomadi titolari di targa prova e che nascondono i propri comodi dietro fantomatiche attività di commercio veicoli è solo uno dei problemi connessi agli abusi.
     
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    Vediamo di non trascendere nella discussione.
    Non ho alcuna intenzione di fare polemiche né sull'operato di altri colleghi né sull'interpretazione personale della norma.
    Di sicuro è lacunosa e proprio per questo può essere raggirabile.
    E Le assicuro che dalla nostra parte facciamo il possibile per argine un fenomeno diffuso un po ovunque
     
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    Eh già... La targa-prova è l'esempio più lampante di come una qualsiasi concessione in Italia diventi alla fine un diritto acquisito. Me l'hai data, ci faccio quello che voglio. Avviene lo stesso con la patente di guida: una volta rilasciata diventa più intoccabile del Santo Graal....
    Poi, quando arrivano le sanzioni, tutti a urlare a leggi liberticide.
    Italia, il Belpaese.....
     
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    l'Art 98 è nebuloso... secondo me ogni qualvolta che si lascia una regola alla libera interpretazione, sia da parte dell'utente che del controllore, si ratificano CERTI comportamenti, nella fattispecie si va a contestare un ABUSO.. che è però prettamente FISCALE, infatti
    a livello prevenzione e sicurezza stradale, la targa prova non è un problema... in se e per se l'abuso della targa prova, non reca danno o pericolo alla circolazione, come potrebbe farlo un ubriaco, un velocista, uno che non ha riposato correttamente, o delle gomme distrutte, o un auto non revisionata, o un auto non assicurata. o un impedito contromano...

    Dunque L'accertamento della violazione, di cui al 98 alla voce -adibire il veicolo in prova ad un uso diverso- secondo il mio punto di vista non è cosa atta al giudizio di PolStrada (in vece di una normativa nebulosa appunto), INVECE poichè cade nel fiscale, c'è una preparazione (e un corpo) specifici...al quale AL MASSIMO la polstrada potrebbe segnalare il SOSPETTO di illecito...

    E' appena successo, che la Stradale abbia attuato una norma (nebulosa e fiscale) esistente, e che siano state sospese le sanzioni per un dubbio plausibile... (utilizzo di targa prova su vetture non assicurate e già immatricolate)...ed è stato un bene, perchè si obbliga a fare chiarezza su un punto non chiaro e a mio avviso assolutamente inappropriato...

    Questo è il mio pensiero...
     
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    Che il 98 sia nebuloso non vi è dubbio alcuno. E dove c'è nebulosità c'è arbitrio.
    Molto meglio una norma che dica: usi la targa prova secondo le disposizioni per cui viene fornita dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20. Tutto il resto costituisce uso illecito.
    La potestà sanzionatoria della Stradale è del resto minima già così com'è: solo al comma 4 viene stabilita la confisca del veicolo, ma solo dopo la quarta infrazione accertata. E tale accertamento dovrebbe fare parte delle notizie riportate in MCTC a carico di quella stessa targa. La cosa già di per sé è farraginosa poiché gli utilizzatori truffaldini cambiano la targa regolarmente già dopo la prima infrazione contestata. La scadenza annuale della targa ne impone poi il rilascio di una nuova, quindi i conti si azzerano. Insomma, trovare un tizio che abbia già collezionato 3 infrazioni certificate è davvero come vedere Bruce Willis che gira per Harlem col cartello al collo con scritto "Odio i negracci!" :D :D
    Quindi di fatto in strada ci si limita all'applicazione dell'articolo 98 comma 3, confidando nella successiva segnalazione alla MCTC che, anche se fatta, arriva comunque tardiva....
     
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