Polstradaforum

Posts written by giacal

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    CITAZIONE (Giupvio3 @ 3/8/2023, 18:03) 
    Buonasera. Purtroppo causa stanchezza e distrazione all'uscita da zona privata dove avevo inserito out mi son dimenticato purtroppo di toglierlo e ho guidato in strada provinciale per circa 9 minuti prima di accorgermene... Ho subito accostato e tolto out facendo la stampa e scrivendo l accaduto... Ora però temo le conseguenze ovviamente... Cosa mi consigliate? Cosa rischio? Al limite potrei dire che anche se a circa 60km orari era zona privata anche quella o si vede dal tachigrafo con GPS che ero in strada? Purtroppo è la prima volta e temo che visto il rischio di dimenticarmi non vorrò più usarlo...

    Grazie...

    Non rischia nulla. La contravvenzione per guida in OUT su strada pubblica deve essere accertata è contestata nell’immediatezza essendo impossibile stabilire a posteriori dove si trovava il veicolo in un preciso momento.
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    Buongiorno.
    La risposta è estremamente articolata poiché le procedure cambiano a seconda dell’esito del sinistro: un mortale avrà infatti implicazioni molto diverse rispetto a un incidente con soli danni a cose. Inoltre la recente modifica al CPP introdotta dalla riforma Cartabia prevede la querela della parte offesa come conditio sine qua non te la successiva procedibilitá.
    Ciò premesso, il primo atto urgente non ripetibile è proprio quello degli accertamenti urgenti sulle condizioni psicofisiche del conducente: esso costituisce la pietra miliare per tutti i successivi atti di polizia giudiziaria.
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    Buongiorno Michele007 .
    La prassi che molte aziende hanno di non far fruire il prescritto riposo settimanale regolare di 45 ore è purtroppo un errore che si basa sulla falsa convinzione della non sanzionabilità oppure sulla convinzione dell’esiguità della sanzione.
    In realtà questa prassi, se applicata costantemente, riverbera i suoi effetti anche sulla corretta fruizione dei riposi bisettimanali (90 ore) e naturalmente anche sullo sforamento dei tempi di guida, fattore che comporterà ulteriori sanzioni.
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    Buongiorno cordiro , ben trovato.
    Non mi sembra che la patente degli Emirati rientri nel novero di quelle convertibili perciò una volta in Italia suo figlio dovrà rifare l’intera procedura per il conseguimento della patente italiana.
    Mi perdoni, in questo momento sono fuori sede: mi riservo una risposta più articolata al mio rientro. Nel frattempo vediamo se il nostro Expert VPEZIO riesce ad anticiparmi!
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    Un pratico schema riassuntivo sulle norme che dal 2 febbraio 2022 regolano il distacco del conducente nel settore del trasporto su strada.

    Credits: @ Unione Europea
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    Grazie Fauler per questa bella testimonianza di un'Italia che non c'è più.
    Non c'è più, ma ci sono ancora gli stessi problemi, amplificati da una circolazione stradale sempre più caotica, intensa e poco rispettosa delle regole.
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    Buongiorno.
    La manovra di retromarcia in ambito autostradale è manovra SEMPRE vietata. I caselli autostradali non fanno eccezione: retrocedere una volta imboccata la pista sbagliata crea una situazione estremamente pericolosa alla quale si aggiunge l'ulteriore turbativa per i veicoli che sopraggiungono da tergo.
    Tale manovra è sanzionata dall'art. 176 c. 1 b) e c. 20, rientrando le piste dei caselli nel concetto di "carreggiata" nominato in tale articolo. Ma mentre la retromarcia vietata è punita "soltanto" con una sanzione pecuniaria e la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida, il contromano in autostrada è sanzionato in modo ben più pesante con il ritiro della patente di guida ai fini della revoca e con il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi, a norma dell'art. 176 c. 1, 19 e 22.

    L'unica soluzione in caso di imbocco della pista sbagliata oppure del mancato funzionamento del dispositivo Telepass è quella di rivolgersi al personale autostradale mediante l'interfono attivabile con il pulsante di emergenza di cui è dotato ogni casello.
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    Giupvio3
    Ho unito il suo topic alla discussione ufficiale sull'argomento, nella quale potrà trovare già la risposta che cerca.
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    Buongiorno Fuorisagoma .
    Se dalla stampa o dallo scarico dati risulta che alle 14:38 lei si trovava in territorio estero, il verbale è senz'altro ricorribile.
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    Come già detto, la disciplina della normativa in questione è già stata ampiamente sviscerata.
    Evidentemente non c'è più sordo di chi non vuol sentire. Si regoli come creda.
    Il topic viene chiuso.
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    Buongiorno autista , benvenuto.
    Ho spostato la sua discussione nell'area dedicata ai tempi di guida e di riposo dove potrà già trovare numerose discussioni aperte sui vari argomenti specifici. Per ogni necessità non esiti a formulare le sue domande, saremo ben lieti di risponderle!
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    Intervengo solo ora, l'evoluzione della discussione mi era sfuggita.
    L'estensore dei messaggi precedenti sembra non tenere in considerazione che l'art. 176 disciplina un particolare momento della circolazione autostradale legata alla movimentazione del veicolo di soccorso impegnato nella specifica attività sul luogo della criticità. Per intendersi, ogni veicolo di soccorso che effettui spostamenti legati al soccorso DEVE fare uso del dispositivo a luce lampeggiante. Faccio alcuni esempi pratici che aiutano a capire meglio:
    - carro attrezzi impegnato nel recupero di veicoli incidentati. Può impegnare la corsia di emergenza, effettuare manovra di retromarcia, sostare in posizione perpendicolare all'asse viario, fruire di varchi per l'inversione di marcia;
    - autoambulanza che sul luogo del sinistro debba effettuare manovre particolari per la messa in sicurezza del veicolo, dei suoi operatori, del ferito trasportato: può quindi essere movimentata lungo le corsie di emergenza, retrocedere, sostare in banchina o in piazzola e fare tutte le manovre necessarie per l'espletamento del soccorso, fruendo del solo dispositivo lampeggiante.
    La ratio normativa è quella di identificare la posizione e la tipologia del mezzo di soccorso da parte degli altri utenti della strada.
    ESEMPI:
    SOCCORSO1
    SOCCORSO3
    SOCCORSO2

    L'art. 177 è invece disposizione di carattere omnicomprensivo per la circolazione dei mezzi di soccorso in attività di istituto. Ne consegue che l'ambulanza che si debba avvantaggiare nella progressione di marcia impegnando la corsia di emergenza al fine di raggiungere il luogo del sinistro oppure semplicemente per uscire rapidamente dall'autostrada lo dovrà fare esclusivamente azionando entrambi i dispositivi supplementari di emergenza (acustico e visivo) poichè solo con entrambi i sistemi attivi potrà non essere tenuta a "osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza". Tale comportamento naturalmente non può in alcun modo prescindere dall'espletamento dei "servizi urgenti di istituto" adeguatamente documentati dal foglio di servizio sul quale dovranno essere annotate le disposizioni ricevute dalla centrale operativa di dipendenza o i motivi che hanno imposto anche di iniziativa di utilizzare i sistemi di emergenza (ad es. improvviso aggravamento delle condizioni del paziente trasportato).
    ESEMPIO:
    SOCCORSO4

    Come si percepisce, i due articoli disciplinano due fasi completamente diverse della circolazione di emergenza non solo in ambito autostradale.
    Ogni ulteriore speculazione volta a trovare un sotterfugio per bypassare la norma citata non solo è inutile, ma anche espone il conducente del veicolo di soccorso a tutte le problematiche di natura penale e amministrativa sopra menzionate.
    Ritengo pertanto il discorso adeguatamente approfondito, per cui si può chiudere qui.

    Edited by giacal - 11/7/2023, 11:40
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    Buongiorno Luca Boattini .
    Il suo secondo riposo settimanale ridotto è di 36 ore, ne avrebbe dovuto fare altre 9 per fruire del riposo settimanale regolare. Trattandosi di una riduzione che non supera appunto le 9 ore, lei è assoggettato alla sanzione di cui all'art. 174 c. 7° 2° periodo che prevede una sanzione di 379 Euro (256,30 se pagata entro 5 giorni) tariffe alla data attuale e la decurtazione di 3 punti dalla CQC.
    I tempi di contestazione sono sempre i canonici 28 giorni dalla data di infrazione.
    Cordiali saluti.
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    Per l'estero ci sono alcune agevolazioni: se si proviene da fuori, l'inizio del divieto è posticipato di 4 ore; in caso di riposo, le 4 ore decorrono dalla fine di quest'ultimo. Se invece si va all'estero, il termine del divieto è anticipato di due ore. Tali disposizioni non valgono per il traffico da e per San Marino e Città del Vaticano.
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    CITAZIONE (ChristianBuh @ 8/7/2023, 09:45) 
    Guida con patente australiana, trattasi di turista con tanto di passaporto e vidimazione di qualche giorno prima. Necessita di traduzione/permesso internazionale?
    Affinchè venga rispettato l'All. 6 della Convenzione di Vienna, è necessaria l'elencazione in modo schematico?

    I titolari di una patente extracomunitaria possono guidare in Italia con il documento d'origine fino a un anno dall'acquisizione della residenza nel nostro Paese, allegando alla patente una traduzione integrale e ufficiale, vale a dire asseverata.
1455 replies since 17/11/2019
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