Polstradaforum

Posts written by giacal

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    Avvertiamo gli utenti che questa mattina abbiamo avuto un ingente attacco di account spammer che hanno inondato il forum di messaggi-spazzatura.
    Nel corso della giornata l'amministrazione del forum terrà monitorata la situazione, compatibilmente con i propri impegni personali e lavorativi.
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    Abbiate pazienza.
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    CITAZIONE (D'Alessandro mario @ 9/10/2023, 18:30) 
    Quindi si rimanda tutto alla comprensione di chi farà un controllo. Se poi i controlli li fanno i vigili urbani abituati a fare cassa per il conducente son dolori. Ma la domanda è: l'ente che mette un divieto è tenuto a far istallare una segnalazione alternativa per non creare conflitto con altri divieti e disagi e pericoli alla popolazione locale? Grazie.

    In realtà la segnalazione alternativa (o per meglio dire, aggiuntiva) di solito viene installata in ragione delle limitazioni di massa del veicolo. Senz'altro lei avrà trovato improvvise limitazioni di tonnellaggio soprattutto su ponti o viadotti in ragione di lavori di consolidamento oppure della semplice vetustà del manufatto che ormai non è più in grado di reggere il peso dei moderni veicoli industriali, soprattutto dei mezzi d'opera. Va anche detto che ben di rado tale segnaletica viene ottemperata dai conducenti che confidano nella mancanza di controlli....

    Di contro, vedo troppo spesso che gli autisti professionali si affidano a navigatori satellitari assolutamente inidonei al tipo di mezzo condotto e addirittura costituiti dal proprio telefono cellulare che si appoggia all'inadatto Google Street o ad altri programmi di navigazione "free" che non offrono alcuna garanzia in ordine alle dimensioni del veicolo: di qui, il fiorire sempre più rigoglioso di mezzi incastrati o che si trovano fuori itinerario, magari transitando nei centri storici delle città....
    Capisco tutto, ma la professionalità di un vettore e di un conducente si vede anche attraverso la scelta di navigatori professionali, costantemente aggiornati. Mi rendo conto che il costo di questi sistemi di assistenza è particolarmente elevato, ma d'altro canto cosa costa a un conducente andarsi a incastrare o - peggio - violare la normativa ADR che prevede ripercussioni pesanti sulla sua stessa patente di guida?
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    Buongiorno Mario.
    Il quesito è molto complesso, cercherò di offrirle alcuni spunti che magari possiamo sviluppare insieme.

    In generale il regime di trasporto in ADR è molto più restrittivo anche in ragione della merce pericolosa trasportata. Per questo motivo la responsabilità della scelta del percorso compete al vettore che, in base alla categoria in cui tale merce è incasellata, deve predisporre non solo il percorso più idoneo ma anche eventuali percorsi alternativi: l'esempio più classico è proprio quello del "codice galleria" da lei citato, ma ve ne sono anche altri in materia di sosta e vigilanza dell'unità di trasporto che non sempre vengono ottemperati.

    Oggi ADR 2023 ha previsto finalmente la figura del consulente ADR in seno a tutte le aziende di autotrasporto che operano nel settore. L'accertamento delle caratteristiche di cui sopra in tema dell'idoneità del percorso competono senz'altro a lui, naturalmente come obbligato in solido. Purtroppo però le violazioni devono essere accertate innanzitutto in capo al conducente dell'unità di trasporto, che in quel momento è il materiale trasgressore. Mi rendo conto della impopllarità di questo sistema tuttavia non vi sono alternative se non quella di un'estrema professionalità in capo al vettore e al consulente.

    Circa invece l'intervento dell'ente proprietario della strada in tema di oculatezza nella predisposizione dei divieti tenendo conto dei trasporti in ADR, purtroppo tale aspetto diventa estremamente difficile da ottemperare in considerazione della esiguità dei trasporti di merce pericolosa sottoposti a disciplina particolarmente restrittiva che renda necessaria la predisposizione di percorsi alternativi.
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    David IN3EQA
    Nel post si parla di controlli di Polizia Stradale così come previsti e normati dal regolamento di attuazione del CDS.
    Nessuno ha mai parlato di controlli tecnici la cui competenza è esclusiva degli organi ispettivi del MISE cui l’apparato sequestrato deve essere inviato.
    Il concetto lo avevamo dato per scontato…
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    In un momento come questo ogni considerazione sarebbe quantomeno inopportuna e inappropriata.
    Possiamo discutere in generale sulle condizioni della rete viaria italiana, su questo non c'è alcun problema.
    Ma ogni speculazione sui tragici avvenimenti di Mestre appare assolutamente fuori luogo, tanto più in una fase come questa nella quale le indagini sono all'inizio e sono - naturalmente - coperte dal segreto istruttorio.
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    CITAZIONE (Nicola C. @ 3/10/2023, 15:52) 
    Capisco, grazie.

    Quindi, non potendo comprare un'altra macchina, cosa può succedere se mia moglie viene fermata ed esibisce sia la patente russa che quella italiana oltre un anno dalla residenza?

    Grazie ancora e cordiali saluti.

    Non può esibire entrambe le patenti poichè quella italiana sostituirebbe quella russa.
    A prescindere da ciò, in caso di esibizione della patente russa con residenza italiana acquisita da oltre un anno verrebbe sanzionata ai sensi dell'art. 135 c. 14 e 126 c. 11 per mancata conversione: sanzione di 158,00 Euro (attuale) e sanzione accessoria del ritiro della patente.
    Se esibisce invece la patente italiana ma si trova alla guida di veicoli la cui conduzione è vietata per i neopatentati, verrà sanzionata ex art. 117 c. 2bis e c. 5 con sanzione pecuniaria di 165 Euro (attuale) e sospensione della patente da 2 a 8 mesi. Al riguardo va precisato che il periodo di titolarità della patente russa non vale ai fini del relativo riconoscimento per non essere considerato neopatentato.
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    CITAZIONE (Nicola C. @ 3/10/2023, 14:58) 
    Buonasera a tutti,
    scusate torno sull'argomento visto che sembra che il limite di potenza per i neopatentati verrà esteso a tre anni quindi l'escamotage dell'anno con patente internazionale Russa non è più percorribile (mia moglie sta studiando e prenderà la patente italiana nelle prossime settimane).

    Visto che mia moglie non potrebbe guidare la sua macchina o la mia creandoci enormi problemi, sono quindi a chiedervi: se doveste fermarla e lei esibisse la patente internazionale russa, sareste tenuti a verificare se lei è residente in Italia e da quanto tempo?

    Scusate ancora ma, come si suol dire, non so più che pesci prendere :-(

    Grazie e a presto!

    Buongiorno.
    L'estensione da lei citata fa parte di un pacchetto di proposte che, attualmente approvate dal governo, devono passare al vaglio del Parlamento prima di assurgere a legge.
    In ogni caso, anche oggi l'accertamento di un'eventuale residenza in Italia è prassi durante i controlli di Polizia Stradale.
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    Si deve sempre guardare all'immediatezza dell'accaduto.
    Se vengono accertati in sede di rilievi il mortale o la prognosi riservata (quest'ultima mediante interlocuzione diretta con il pronto soccorso), il sequestro è obbligatorio.
    Se invece il decesso (fuori da un quadro di p.r.) o l'aggravamento intervengono in un momento successivo, il sequestro non è più possibile.
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    Dunque, questo genere di patenti - per fortuna in fase di dismissione - costituiscono oggi una spina nel fianco.
    Come procederei io?
    Parto dall'assunto che Prado non è una banca dati ufficiale (intendo con valenza probatoria in sede di contraddittorio amministrativo) e che questo genere di patente è stato rilasciato secondo norme di diritto nazionale che ne prevedono la validità a tempo indeterminato. Ulteriormente, non mi consta l'emanazione di circolari del Servizio Polizia Stradale che abbiano dato disposizioni in senso restrittivo sul riconoscimento di tali documenti.
    Di contro, posso eccepire che tale patente non risponde al formato europeo attualmente esteso come format per tutte le patenti della zona UE (e assimilate).
    Per me, "in dubio pro reo": esibisce un documento formalmente valido, brutto fin che si vuole, ma ben lontano dai requisiti di contestazione per guida con patente scaduta o guida senza patente.
    Certo che - detta tra noi - lei ha avuto proprio un colpo di "fortuna" nell'essersi imbattuto in una reliquia come questa! :D
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    Buongiorno.
    Il sequestro dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale viene disposto nell'immediatezza dall'organo di polizia intervenuto qualora si tratti di:
    - sinistro stradale con esito mortale;
    - sinistro stradale con riserva di prognosi.
    Le regole sono quelle stabilite dal titolo IV del c.p.p. in materia di assicurazione delle fonti di prova.
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    Grazie.
    Dunque, in questa terza settimana lei deve fare nuovamente un riposo regolare con l'obbligo di recuperare le ore non effettuate entro la fine della terza settimana successiva a quella in cui è stato effettuato il ridotto. Le ore di recupero devono essere comunque attaccate a un periodo di riposo di almeno 9 ore. Avendo lei attaccato le 2h30 a un riposo di 16 ore, quindi si intendono già recuperate. Va da sè che il prossimo riposo settimanale dovrà essere obbligatoriamente di tipo regolare.
    Spero di avere capito giusto, Gloria_ potrà essere più chiara al riguardo.
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    CITAZIONE (Michele007 @ 29/9/2023, 09:17) 
    Scusate ma, è possibile che sia il mio titolare e il FAI, al quale il mio titolare si appoggia, dicano che il riposo di 40,30 ore fatto in modo perpetuo sia cosa regolare?
    A me sembra che la riduzione del 10% possa essere un'eccezione, non la regola.

    No, non è regolare perchè al conducente di fatto non può essere contestato nulla. Tuttavia il titolare della ditta può essere sanzionato per l'inosservanza delle prescrizioni sul lavoro dei dipendenti.
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    Buongiorno sig. Alessio Di Nardo .
    Dò per scontato che stiamo parlando di trasporto nazionale e non internazionale.
    Vorrei capire qual'è stata l'esatta sequenza dei riposi settimanali fruiti nel mese di settembre:
    - 1° settimana: ridotto o regolare?
    - 2° settimana: ridotto o regolare?
    - 3° settimana: ridotto o regolare?
    Poi possiamo fare il punto della situazione. Grazie.
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    Con le varie riforme che negli ultimi trent'anni hanno riguardato il Codice delle telecomunicazioni, praticamente tutte le irregolarità che prima erano sanzionate con la denuncia penale alla A.G. (ad esempio l'installazione abusiva di una stazione radio) oggi sono state depenalizzate e sono diventate sanzioni amministrative.
    Le varie infrazioni stradali in tema specifico sulle ricetrasmittenti sono state concentrate nel DLG n° 259 del 1 agosto 2003 e si possono riassumere in:
    - installazione su veicolo di apparato radioelettrico senza autorizzazione;
    - apparato radioelettrico sintonizzato su frequenze non ammesse;
    - apparato radioelettrico usato in modo difforme da quanto previsto dal titolo autorizzativo o dalla normativa di settore;
    - uso di nominativi falsi o alterati o soprannomi non dichiarati.

    A tale normativa si accompagna naturalmente il quadro più generale del CDS:
    - art. 173 c. 2 e 3bis: uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida, nella fattispecie di prima infrazione e di recidiva (con sospensione della patente).

    L'aspetto penale è meramente residuale e praticamente impossibile da accertare su strada:
    - art. 617bis c.p.: installazione di apparecchiature atte a intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
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    Il controllo dell'apparato ricetrasmittente eventualmente installato a bordo di un veicolo compete a tutti gli organi di polizia che siano in possesso delle qualifiche di agenti o ufficiali di P.G.. Nella fattispecie, tale controllo rientra nelle facoltà ispettive previste dall'art. 192 CDS in tema di controllo delle dotazioni di bordo di un veicolo.
1455 replies since 17/11/2019
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