Ostacolo in carreggiata

Risarcimento danni in caso di collisione

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    Capita spesso che un veicolo venga danneggiato dall'impatto con un ostacolo di qualsiasi natura (anche animale) presente in carreggiata, indipendentemente che essa sia autostradale o ordinaria. Chi è tenuto al risarcimento dei danni?

    In linea di principio - come ribadito da numerose sentenze - l'ente proprietario della strada è responsabile dei danni arrecati a terzi da ostacoli presenti lungo le sue carreggiate a meno di provare il caso fortuito. Esso consiste sostanzialmente nella dimostrazione dell'imprevedibilità dell'evento e dell'impossibilità di un intervento immediato per eliminare la turbativa. Tale responsabilità si estende anche a buche o avvallamenti improvvisi del manto stradale che lo rendano insidioso, fonte di danno o - peggio - causa di un sinistro.

    Ma mentre per le carreggiate autostradali il criterio di intervento è molto meglio codificato anche dalle linee guida predisposte sia dai concessionari di tratta che dalla Polizia Stradale, nelle strade della viabilità ordinaria tutto diventa più labile.

    Cosa si intende per caso fortuito?
    Si intende quella circostanza di imprevedibilità dell'evento che non avrebbe potuto in alcun modo essere impedito dal responsabile di tratta. L'esempio accademico è la perdita accidentale del carico da parte di un veicolo e l'impatto immediatamente successivo da parte dei veicoli che lo seguono: in tal caso, responsabile dei danni arrecati è il conducente del veicolo dispersore del carico.
    Cosa ben diversa invece se il carico è stato perso ed è rimasto in carreggiata per un tempo ragionevolmente lungo, tale da aver potuto garantire un eventuale intervento da parte degli organi preposti per la sua rimozione: in tal caso risponderà invece il gestore di tratta.

    Uso dei pannelli luminosi di avvertimento
    Se il gestore di tratta dispone di segnaletica luminosa di avviso controllata da remoto e ne ha fatto uso per segnalare la turbativa in carreggiata, tale avviso può considerarsi come esimente da responsabilità risarcitorie. Un simile caso è balzato agli onori delle cronache giudiziarie in un caso di incidente stradale con esito mortale avvenuto in autostrada a causa della nebbia: il concessionario di tratta aveva segnalato per tempo la presenza di traffico fermo (gli orari di inserimento della mesaggistica sono sempre registrati), ciò nonostante un automobilista era sopraggiunto a velocità molto elevata tamponando un veicolo professionale fermo in colonna e trovandovi la morte.

    Presenza di animali in ambito autostradale
    I concessionari di tratta sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare l'istruzione di animali dall'esterno dell'autostrada: primo fra tutti, l'installazione e la manutenzione di apposita recinzione su entrambi i margini della carreggiata. L'intrusione di un animale dall'esterno, che invada la carreggiata, è di per sé sufficiente ad attribuire la responsabilità al concessionario di tratta: sarà esso a dimostrare di avere adottato tutte le necessarie cautele per evitare l'accaduto, compresa la dimostrazione che l'animale era stato abbandonato da terzi all'interno dell'autostrada. Anche in tal caso, i pannelli a messaggio variabile costituiscono esimente poiché gli automobilisti sono stati posti nelle condizioni di conoscere il pericolo.
    Molto più difficile (se non impossibile) dimostrare con certezza la responsabilità dell'ente proprietario in caso di presenza di animali vaganti lungo la viabilità ordinaria che, per sua caratteristica, non è separata da alcuna infrastruttura dalle aree rurali adiacenti.

    Cosa fare in caso di collisione con ostacoli in carreggiata?
    Per prima cosa va sempre chiesto l'intervento delle autorità competenti (che in autostrada possono essere anche gli addetti alla viabilità), meglio se attraverso uno dei numeri dell'emergenza (113 soprattutto) dato che la telefonata resterà registrata: ciò potrà tornare utile come fonte di prova in un eventuale dibattimento processuale.
    Utile sarà anche la documentazione fotografica sia del danno arrecato che della presenza dell'ostacolo in carreggiata.
    Bisognerà quindi notiziare del fatto la propria assicurazione che si attiverà presso il gestore di tratta per valutare i criteri di risarcimento (se possibile) oppure ogni altra iniziativa legale.

    Esiste un'assicurazione del gestore di tratta per eventi simili?
    Sì. Ed è in tale ambito che si aprirà il contraddittorio con la parte lesa per stabilire eventuali responsabilità e la quantificazione del danno da risarcire.

    E' vera la regola della mezz'ora di tempo entro cui gli organi preposti devono intervenire?
    No. Si para invece di un "tempo ragionevole di intervento" dal momento della prima notizia della presenza della turbativa. Sì, è vero: può trattarsi di una probatio diabolica, ma non è altrimenti possibile stabilire un criterio differente per certificare una tempistica di intervento che spesso dipende dalla lunghezza della tratta in gestione, dalla lontananza dei mezzi di soccorso o delle pattuglie, dalle condizioni meteo e da tantissime altre variabili.

    Cosa accade se l'ostacolo diviene causa di un sinistro con feriti o mortale?
    In casi come questo la situazione viene immediatamente documentata sia con fotografie che con le dichiarazioni delle parti coinvolte. Se ad esempio la presenza di una buca ha provocato la perdita di controllo di un veicolo, a seguito del quale gli occupanti abbiano riportato lesioni o la morte, l'ente proprietario della strada sarà corresponsabile (e chiamato in correità) per i reati di lesioni personali da sinistro stradale o di omicidio stradale.
     
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