Polstradaforum

Posts written by giacal

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    CITAZIONE (Andrx20 @ 8/7/2023, 10:29) 
    Buongiorno Sig. Giacal,
    un autista di bilico che viene fermato durante orario di divieto circolazione di mezzi pesanti senza autorizzazione prefettizia a cosa può andare incontro? Grazie.

    Buongiorno a lei.
    Le sanzioni per il caso prospettato sono molto pesanti e sono quelle previste dall'art. 6 c. 1 e 12 CDS che prevedono una contravvenzione di 430 Euro (alla data attuale), la sospensione della patente di guida da 1 a 4 mesi e la sospensione della carta di circolazione per il medesimo periodo. Incorre inoltre l'obbligo di sosta, con possibilità di ripresa della marcia allo scadere del termine del divieto di circolazione.
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    CITAZIONE (TarquinioPrisco @ 2/7/2023, 10:32) 
    Questo discorso vale anche per i transpallet elettrici, del tipo di quelli usati nei grandi magazzini di distribuzione dove il manovratore monta su una pedana e guida attraverso un timone con acceleratore manuale? Tipo questo qui:

    Assolutamente sì, trattandosi di veicoli semoventi e non a trazione umana.
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    CITAZIONE (alessandro19872054 @ 1/7/2023, 15:57) 
    grazie mille per la risposte.
    Qualora l'infrazione possa essere contestata nei modi descritti la segnalazione al concessionario della riscossione previsto dal cds comporta automaticamente la possibilità per quest'ultimo di procedere alla confisca anche nell'ipotesi in cui il debito che ha comportato il fermo fiscale sia già stato pagato? Grazie

    Ci mancherebbe!
    Qualora il debito sia stato saldato, viene tolto il fermo fiscale e quindi il concessionario di riscossione non può più vantare alcun diritto sul veicolo.
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    Mi era sfuggito il passaggio dove citava l'incidente stradale, chiedo scusa.
    La procedura del fermo amministrativo per 180 giorni è adottata dalla Prefettura ai sensi dell'art. 224 ter 4° comma una volta che la sentenza penale di condanna è diventata definitiva: ma tale procedura non compete all'agente accertatore. A quest'ultimo compete il solo fermo amministrativo previsto dal 3° comma del succitato articolo con finalità conservative del veicolo.
    Ma anche in questo caso, la procedura si attua solo se il mezzo è intestato in via esclusiva al contravventore.

    Circa la partecipazione del passeggero alla consumazione del reato, essa non può sussistere poichè la responsabilità penale è personale e nella guida in stato di ebbrezza non è prevista la fattispecie del favoreggiamento. Su strada è poi impossibile dimostrare l'eventuale istigazione a commettere il reato, per cui a carico dell'obbligato in solido presente a bordo del veicolo potrebbe essere contestato al massimo il solo incauto affidamento ex art. 115 c. 5 CDS, anche qui tutto da dimostrare poichè in sede di ricorso lo stesso potrebbe eccepire di non essere stato in grado/non avere le competenze medico-legali/non essersi accorto che il conducente era momentaneamente privo dei requisiti psicofisici per poter guidare.

    Edited by giacal - 26/6/2023, 16:46
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    Il cosiddetto "effetto-lente" è un fenomeno che provoca un notevole incremento della temperatura localizzato in una superficie ridotta. Il suo esito può in effetti comportare quanto evidenziato dal video, indipendentemente dal fatto che tutti i seggiolini omologati sono realizzati con materiali ignifughi che tuttavia ritardano considerevolmente (ma a lungo termine non impediscono) un evento estremo.
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    Buongiorno.
    La Corte di Cassazione (Cass. pen., Sez. V, Sent. 21 giugno 2021 (ud. 14 maggio 2021), n. 24248) ha stabilito che
    “terzo è la persona estranea al reato, ovvero la persona che non solo non abbia partecipato alla commissione del reato, ma che da esso non abbia ricavato vantaggi e utilità (…); soltanto colui che versi in tale situazione oggettiva e soggettiva può vedere riconosciuta la intangibilità della sua posizione giuridica soggettiva e l’insensibilità di essa agli effetti del provvedimento di confisca”.

    Inoltre:
    “al requisito oggettivo, integrato dalla non derivazione di un vantaggio dall’altrui attività criminosa, deve aggiungersi la connotazione soggettiva della buona fede del terzo, intesa come ‘non conoscibilità, con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, del predetto rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato’”.

    Ciò premesso, non comprendo il senso del "fermo amministrativo" da lei citato: lo ritengo un refuso al posto del corretto "sequestro finalizzato alla confisca" che comunque non è applicabile se il veicolo non è intestato in via esclusiva al contravventore.
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    Aggiungo anche che un problema ulteriore che complica le cose è il discorso della notifica del provvedimento di fermo fiscale: su strada è praticamente impossibile stabilire se l'obbligato in solido ha avuto contezza del procedimento amministrativo oppure no.
    La sanzione pecuniaria - unica applicabile - una volta perfezionata andrà a sommarsi ai gravami già pendenti su quel veicolo: una sorta di cane che si vuole mordere la coda....
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    Buongiorno.
    A quanto mi risulta, l'applicazione delle sanzioni accessorie alla circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale non è più possibile trattandosi di oneri che ricadono in capo ad altri enti (Agenzia delle Entrate, agenzie di riscossione). Vado a memoria, ma mi sembra che al riguardo nei primi anni 2000 fosse addirittura intervenuta una sentenza della Corte di Cassazione (o addirittura della Consulta) che aveva passato in toto alle strutture creditrici l'onere di adozione dei provvedimenti ablatori del veicolo sottoposto a fermo, estromettendo le Forze di Polizia.

    L'art. 214 CDS (nelle due fattispecie di rifiuto di assumere la custodia o di trasportare il veicolo in un luogo di custodia e della circolazione materiale del mezzo) è applicabile solo in caso di fermo amministrativo già contestato e perfezionato. Non lo riterrei pertanto applicabile al caso da lei prospettato.

    La contestazione dell'infrazione in differita a seguito di rilevazione mediante dispositivi elettronici (Selea, TargaSystem ed equiparati) appare a mio avviso non attuabile.
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    Benvenuto a bordo! La sua partecipazione sarà senz'altro un valore aggiunto!
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    CITAZIONE (Umberto7116 @ 21/6/2023, 17:30) 
    Per ulteriori chiarimenti chi dei due prende la multa?

    Nel caso in esame la sanzione è a carico del 2° conducente.
    Sulla guida in multipresenza c'è comunque la discussione dedicata QUI.
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    CITAZIONE (Umberto7116 @ 21/6/2023, 15:03) 
    Mi riferisco alla circolazione ordinaria in attività di autotrasporto.

    In questo caso il mancato inserimento della seconda carta conducente entro un'ora dall'inizio del viaggio comporta l'applicazione delle pesanti sanzioni previste dall'art. 179 c. 2 (866 euro di sanzione, 10 punti di decurtazione dalla CQC e sospensione patente da 15 giorni a 3 mesi).
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    CITAZIONE (Umberto7116 @ 20/6/2023, 19:29) 
    Buongiorno avendo seduto un collega sul sedile destro assunto regolarmente nell'azienda di trasporto in conto terzi e non avendo inserito la scheda tachigrafa nel secondo autista sì è soggetto alla sanzione? E sanzionabile il primo conducente?

    Buongiorno. Ma lei si riferisce al secondo autista vin circolazione con targa prova (oggetto di questa discussione) oppure alla circolazione ordinaria in attività di autotrasporto?
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    Ci mancherebbe! Buona strada!
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    CITAZIONE (Fabione1977 @ 16/6/2023, 14:00) 
    Buongiorno, in caso di spostamento di un veicolo regolarmente immatricolato ma utilizzato con targa prova per trasferimento e utilizzo dimostrativo presso una fiera l'autista ha l'obbligo di inserire la carta tachigrafica?

    No. Il conducente di veicolo professionale in circolazione munito di targa-prova è esentato dall'utilizzo della carta tachigrafica.
    Per evitare contestazioni per circolazione senza scheda nei 28 giorni successivi consigliamo di portare al seguito ogni documentazione ritenuta necessaria per dimostrare che la circolazione è avvenuta in esenzione.
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    CITAZIONE (Supergiovane34 @ 6/6/2023, 16:16) 
    Grazie per la risposta.

    Avete anche il riferimento del numero del CDS o della normativa?

    La mancanza del DDT configura diverse fattispecie sanzionatorie a seconda dell'ambito di accertamento: dal trasporto merci abusivo (art. 47 L. 298/74) alla configurazione di trasporto in conto terzi su mezzo immatricolato conto proprio o viceversa (art. 46 L. 298/74).
    Non è invece possibile contestare il 180 CDS per mancanza del DDT poichè fattispecie assorbita dalla sopra citata normativa.
1455 replies since 17/11/2019
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