Polstradaforum

Posts written by giacal

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    Buongiorno Gianluigi Rusconi , benvenuto su questo portale!
    Attendiamo l'intervento del nostro Expert VPEZIO che sull'argomento è particolarmente ferrato!
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    Buongiorno.
    Va fatta innanzitutto chiarezza, poichè sull'evento da lei citato non è stato il giudice a disporre la refusione spese per la pulizia della strada ma - come pare - è stata direttamente la ditta a notificare la fattura ai familiari del ragazzo deceduto.

    Ciò premesso, la pulizia delle strade da detriti e/o materiale organico a seguito di incidente stradale è in capo all'ente proprietario della strada che si avvale di officine o ditte specializzate, attivate direttamente dall'organo di polizia operante. Le spese vengono fatturate alle assicurazioni dei coinvolti che poi, in sede di contenzioso, ripartiscono le quote in base alle responsabilità accertate.
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    La riforma del CDS è in fase di discussione e finora sono state avanzate esclusivamente proposte che dovranno essere valutate nelle commissioni ministeriali, fino a essere convertite in legge. Per il momento non resta che attendere poichè ogni speculazione al riguardo sarebbe quantomeno prematura.
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    Buongiorno.
    La contravvenzione va elevata al conducente in qualità di trasgressore e all'intestatario del veicolo in qualità di obbligato in solido.
    Ricordo che è dovere dell'autista accertarsi prima dell'inizio dell'attività lavorativa dell'idoneità del mezzo alla circolazione stradale: tale attività è contemplata anche dalla normativa sociale in tema di uso di cronotachigrafo e dovrebbe essere documentata dall'uso dei "martelli" come prima attività giornaliera.
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    Buongiorno.
    Tale sotterfugio non esime dalle responsabilità previste dall'art. 179 in tema di omesso uso della carta conducente.
    Le registrazioni manuali sono infatti possibili solo in caso di malfunzionamento del tachigrafo o della carta conducente e in ogni caso per un massimo di 15 giorni di calendario, ovvero per un periodo più lungo se indispensabile per riportare il veicolo presso la sede dell’impresa, a condizione che sia dimostrata l’impossibilità di esibire o di utilizzare la carta durante il suddetto periodo.
    L'art. 179 prevede una pesante sanzione pecuniaria, ma anche il ritiro della patente di guida e la decurtazione di 10 punti dalla CQC.
    Tralascio le ulteriori sanzioni sulle licenze di settore in caso di effettuazione di un servizio diverso da quello concesso....

    Edited by giacal - 30/8/2023, 18:50
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    Grazie per avere postato la foto che aiuta a comprendere meglio.
    Nel caso in esame la patente risponde ai requisiti europei per quanto concerne sia il formato che il contenuto, tradotto in inglese. In tal caso non serve la traduzione asseverata.
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    Buongiorno Nicola, benvenuto.
    La norma da lei citata in tema di circolazione con veicolo estero è quella dell'art. 93 bis c. 1 e 7 CDS che prevede il divieto di circolazione per chi ha la residenza in Italia da più di 3 mesi e che circola con veicolo straniero a lui intestato o comunque di sua proprietà. La ratio di tale norma è di arginare il "far west" di chi circolava impunemente in Italia sfruttando l'estrema difficoltà di notifica delle sanzioni per le violazioni commesse.

    Venendo ai suoi quesiti, la sua signora - una volta ottenuta la patente italiana - sarà soggetta alle limitazioni previste per i neopatentati proprio perchè non esiste un riconoscimento del documento russo in ambito UE.
    Qualora otteniate la residenza in Italia prima di fare l'esame per la patente italiana, la sua signora potrà condurre per un anno dall'ottenimento della residenza un veicolo con targa italiana munita di patente russa purchè accompagnata da traduzione asseverata.
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    L'art. 122 c. 2 e 8 va redatto inevitabilmente a carico del conducente poichè ad egli fa riferimento espressamente la norma.
    L'istruttore verrà sottoposto a prova con etilometro (o tramite accertamenti urgenti presso struttura sanitaria) unicamente per accertare il suo stato di alterazione psicofisica che sta alla base della sanzione, ma ad egli non verranno applicate le sanzioni prevista dagli artt. 186-187 CDS poichè non conducente materiale del veicolo.
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    Benvenuto a bordo! Buona partecipazione!
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    Buongiorno MarVa , benvenuto.
    L’esenzione per entrambi i veicoli da lei citati è possibile poiché i veicoli professionali dei Comuni rientrano nel novero di quelli indicati dal decreto del Ministero dei Trasporti del 20 giugno 2007, sulla base del regolamento (CE) n. 3821/85 ove vengono citati i “ veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio”.
    Quand’anche i veicoli da lei indicati non rientrino strettamente negli usi sopra indicati, l’esenzione è parimenti possibile a patto che il conducente non svolga professionalmente tale attività e che la stessa sia disimpegnata nel raggio di 50 km dalla sede di appartenenza.
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    Promemoria sull’obbligo di adozione del nuovo tachigrafo digitale, al momento si comincia dall’internazionale merci.
    www.uominietrasporti.it/profession...a-ce-da-sapere/
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    Non la riterrei una contravvenzione al divieto da lei citato poiché gli accertamenti relativi all’infortunistica rispondono a esigenze di natura completamente diversa da quelle cui si riferisce il CDS strictu sensu.
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    A mio avviso il dispositivo dell’articolo 186 può tranquillamente essere applicato anche si conducenti dei tram, trattandosi di un accertamento irripetibile sotteso a verificare l’eventuale violazione di una norma di carattere penale, gerarchicamente sovraordinata a quella di carattere amministrativo. Anche perché tale accertamento su una categoria molto particolare di conducenti penso si riferisca all’ambito infortunistico.

    Attendo tuttavia l’intervento di VPEZIO per maggiori specifiche.
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    La sosta in piazzola per motivi diversi da una situazione di emergenza non è possibile ed è sanzionata dall’articolo 176 c. 5 del CDS. A tale infrazione si possono aggiungere anche quelle per l’omesso utilizzo delle luci e per la mancata collocazione del triangolo di segnalazione di mezzo in avaria. Anche in caso di emergenza, la sosta in piazzola non può essere comunque superiore alle 3 ore.

    Ciò premesso, in caso di sinistro stradale con un veicolo in sosta non consentita in piazzola, una volta dimostrata tale irregolarità il conducente potrà essere chiamato a rispondere a titolo di concorso di colpa.

    Va detto che molto spesso la sosta dei veicoli professionali in piazzola viene tollerata poiché la rete autostradale italiana manca in generale di idonee strutture costringendo i conducenti professionali ad arrangiarsi. Ricordo tuttavia che il timore per l’interruzione del riposo giornaliero o della pausa in caso di movimentazione del veicolo imposta dalla Polizia Stradale è del tutto ingiustificata poiché, dopo avere spostato il mezzo, il conducente ha diritto di pretendere da parte degli agenti l’apposizione del timbro di controllo sulla stampata fatta con il crono, con la citazione dell’art. 12 come causa di giustificazione.
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    La velocità non rileva poiché il V-profile non offre le garanzie necessarie per supportare la contestazione di un pesantissimo 179. Come detto, la guida in OUT su viabilità ordinaria può essere contestata solo nell’immediatezza.
1455 replies since 17/11/2019
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