Polstradaforum

Posts written by giacal

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    Su quest'ultimo aspetto coinvolgo il nostro expert VPEZIO
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    Buongiorno sig. Paolo Costa .
    L'esercizio di attività di autotrasporto in conto terzi rientra nel generico esercizio di attività d'impresa e, per le sue caratteristiche, è vincolata a "paletti" molto rigorosi che ne regolano il percorso in cui l'immatricolazione del veicolo per tale scopo è solo il punto di arrivo.

    Tale immatricolazione (rectius, destinazione d'uso) si intende come autorizzazione rilasciata dalla MCTC per ogni singolo veicolo a seguito dell'adempimento di due passaggi preliminari:
    1) l'apertura della partita IVA;
    2) l’iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi.

    Inoltre l'autorizzazione rilasciata dalla MCTC (che chiameremo per semplicità LICENZA) è subordinata ad altri due requisiti fondamentali legati al tonnellaggio del veicolo o della flotta aziendale:
    1) per l’autotrasporto inferiore a 1,5 tonnellate basta la semplice domanda di iscrizione all’albo degli autotrasportatori conto terzi, dimostrando di possedere il requisito di onorabilità (ossia di non essere stati dichiarati delinquenti professionali o per tendenza e non avere condanne alla reclusione maggiori di tre anni);
    2) per l’autotrasporto oltre 1,5 tonnellate oltre all’iscrizione all’albo e al requisito di onorabilità, occorrono occorrono anche i requisiti di capacità finanziaria e di idoneità professionale.

    Per capacità finanziaria si intende la dimostrazione della disponibilità di una somma pari a 50.000 euro per il primo autoveicolo destinato al trasporto e di 5.000 euro per i veicoli successivi al primo.
    Per idoneità professionale si intende la dichiarazione ottenuta dopo aver superato un esame presso la Provincia di residenza. Tale esame verte su materie specifiche quali diritto commerciale, tributario, civile, gestione commerciale di un’impresa, ecc. In alternativa, se si dimostra di aver lavorato per almeno 5 anni come dipendente presso un’azienda e di essersi occupato proprio di trasporto cose per conto terzi, c'è l'esonero dall’esame.

    Il corso di 150 ore e il relativo esame sono organizzati dalla Provincia, cui consiogliamo di rivolgersi per le informazioni di dettaglio.
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    Buongiorno.
    In sede interpretativa sia il Servizio Polizia Stradale sia alcune sentenze emesse tanto in ambito penale quanto in quello amministrativo hanno ribadito che qualsiasi mezzo in servizio di emergenza (comprese quindi le ambulanze) è esonerato dall'osservanza delle norme di comportamento stabilite dal CDS (senza derogare ai comuni principi di prudenza e diligenza contenutio come regola aurea nel Codice Civile) a patto di utilizzare congiuntamente entrambi i sistemi.

    In particolare (Cass. civ. III, 23/02/2016 n° 3503 e Cass pen. IV, 13/01/2014 n° 976) è stato ribadito che:
    - l'uso della sola luce lampeggiante blu è finalizzato esclusivamente per evidenziare la posizione del veicolo e in questo senso non permette alcuna deroga all'osservanza delle norme swl CDS;
    - l'uso congiunto dei due dispositivi esonera dall'osservanza delle norme di condotta del CDS ribadendo in tali casi l'obbligo di attenersi alle generali norme di prudenza e diligenza sopra cennate: al riguardo va ricordato infatti che i conducenti di veicoli in servizio di emergenza che non si attengano a detti principi possono venire chiamati a rispondere di delitto colposo ove dalla loro imprudenza derivino lesioni alle persone;
    - tale aspetto (incidente che vede coinvolto un mezzo in servizio di emergenza con uso della sola luce lampeggiante blu) espone il conducente anche agli obblighi risarcitori stabiliti dalla Corte dei Contim qualora il mezzo sia ministeriale.

    Quindi, ribadisco: nel caso concreto un'ambulanza è autorizzata a percorrere la corsia di emergenza di una carreggiata autostradale solo ed esclusivamente avendo i dispositivi di allarme a luce lampeggiante e sonori congiuntamente attivati.
    Poi, ognuno è artefice del proprio destino.....
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    CITAZIONE (SavFor @ 19/4/2023, 23:01) 
    Sul verbale il a sospensione della patente è inserito nella casella di sanzione accessoria

    Questo perchè ogni sanzione è composta da quella principale e da quella accessoria che, se prevista, va obbligatoriamente applicata.
    Un esempio pratico: la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l. La sanzione principale è quella pecuniaria (attualmente 543,00 Euro), quella accessoria è la sospensione della patente. Al momento dell'accertamento in strada, vanno applicate entrambe.
    Insomma, "accessoria" si intende come "aggiunta alla principale", non come facoltativa.
    Questo vale per tutte le sanzioni, non solo per il 179 oggetto di questa discussione.
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    CITAZIONE (SavFor @ 19/4/2023, 16:17) 
    Fermo restando la corretta applicazione della legge, mi sembra eccessiva e alquanto “infame”l’applicazione della sospensione della patente essendo una sanzione accessoria e a discrezione dell’agente

    Non è esatto. Se si applica il 179, il ritiro della patente di guida non è sanzione né accessoria (nel senso di evitabile) né tantomeno discrezionale, ma è prevista dalla stessa norma.
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    CITAZIONE (SavFor @ 18/4/2023, 17:14) 
    Se ci fosse stata dimenticanza nell’ inserimento della scheda nel secondo slot in fase di sostituzione dei conducenti mi sembra eccessivo applicare una sanzione del genere al pari di una guida senza scheda

    Mi rendo conto dell'estrema impopolarità della sanzione.
    Tuttavia, come ha già fatto notare anche Gloria_ , il mancato inserimento della carta conducente in slot 2 riverbera effetti negativi anche a carico del primo autista che non potrà beneficiare così degli aspetti peculiari della multipresenza. Vado più in là: se la "dimenticanza" avviene dopo che è iniziata la multipresenza, essa decade completamente e i tempi di guida e di riposo diventeranno quelli normali. Se ciò accade alla fine del periodo di multipresenza, le sanzioni per eccesso di ore di guida e per mancato riposo saranno inevitabili.
    Ecco perché il Reg. UE equipara il mancato inserimento della carta in slot 2 alla guida senza scheda.
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    CITAZIONE (SavFor @ 18/4/2023, 16:58) 
    - ritiro della carta conducente prima della fine dell'attività lavorativa giornaliera;



    Questo caso rientra ?

    Questo caso rientra nel 19. Ovviamente non fa riferimento all'attività di guida, nella quale la carta conducente deve essere necessariamente inserita, ma nel caso in cui ad esempio l'autista sia adibito ad altre mansioni (martelli) e tolga la scheda facendo passare il tachigrafo in lettino.
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    CITAZIONE (SavFor @ 17/4/2023, 19:42) 
    Perché non è stato applicato l’articolo 19 per omissione di inserimento della carta tachigrafica?
    Non è multipresenza poiché siamo partiti da due posti diversi a distanza di 4h

    L'art. 19 L. 727/78 sanziona "omissioni o irregolarità" nell'uso dell'apparato di registrazione, sia esso analogico o digitale. In quest'ultimo caso, vengono specificati a titolo di tassatività i casi di applicazione dell'art. 19. Essi sono:
    - stampante munita di carta insufficiente per la stampa dei dati di controllo;
    - stampante corredata di carta da stampa non omologata;
    - carta conducente difettosa o scaduta, deteriorata, sporca, illeggibile;
    - omessa richiesta di rinnovo entro 15 giorni della carta conducente;
    - detenzione di più di una carta conducente valida, senza tuttavia utilizzarla;
    - uso di carta conducente con evidenti anomalie (es. riporta un numero di patente diversa);
    - omessa esibizione a richiesta dei controllori della documentazione relativa alla registrazione dei tempi di guida e riposo;
    - omessa registrazione dell'attività effettivamente svolta (ad es. si mette lettino quando invece si è in martelli);
    - ritiro della carta conducente prima della fine dell'attività lavorativa giornaliera;
    - errato uso dei pittogrammi corretti (ad es. mancato inserimento del Paese in cui ci si trova, oppure mancato inserimento dei tempi-nave o tempi-treno);
    - omessa indicazione dei luoghi di inizio o fine dell'attività lavorativa;
    - errori nella manipolazione del dispositivo, tra cui l'omessa indicazione dell'attività svolta prima dell'inserimento della carta conducente (il classico "?" che compare sulla stampa);
    - orario errato;
    - mancanza dei fogli di registrazione riferiti agli antecedenti 28 giorni lavorativi (per i dispositivi analogici);
    - errata compilazione manuale dell'attività svolta;
    - calibrazione irregolare (per i dispositivi analogici);
    - circolazione oltre i 15 giorni con carta conducente scaduta senza riuscire a dimostrare che è stata presentata la richiesta di rilascio di nuova carta conducente alla Camera di Commercio.

    Come si vede, in questi casi non è contemplato l'omesso inserimento della carta conducente in slot 2 in caso di multipresenza.

    Inoltre il fatto che siate partiti da due posti diversi a distanza di 4 ore l'uno dall'altro non rileva ai fini della corretta qualificazione di "multipresenza" che si attua in automatico appena il secondo conducente sale in cabina (con la tolleranza di 1 ora).
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    CITAZIONE (SavFor @ 17/4/2023, 08:57) 
    Salve
    Ho letto il forum in cui sono spiegati i termini della multipresenza, entro nel merito della mia richiesta,
    Questa notte la stradale ci ha fermato per un controllo, riscontrando che nello slot del secondo autista, al momento seduto di fianco al conducente, la scheda non era inserita ( per ripartire nella mattinata successiva l’abbiamo rimossa un paio di ore prima dati i tempi di riposo)
    Mentre la scheda del conducente me medesimo era inserita e rispettava gli orari.
    Il poliziotto non ha voluto sapere ragioni applicando l’articolo 179 con conseguente multa di 860€ 10 punti decurtati e sospensione della patente.
    Io le chiedo se possibile fare ricorso ad una alquanto scellerata applicazione della normativa

    Buongiorno SavFor .
    L'applicazione letterale del Reg. UE art. 4 lettera C definisce come "conducente" chiunque è addetto alla guida del veicolo anche per un breve tratto o che, pur non guidandolo, si trovi a bordo nell'adempimento delle proprie mansioni per poterlo all'occorrenza guidare. Tale compito deve essere accertato attraverso l'esibizione della busta paga o del contratto di lavoro da cui si evinca con precisione che le mansioni del soggetto sono quelle di conducente (e non ad esempio di titolare d'impresa o di dipendente addetto al carico/scarico della merce).
    In tale ottica l'applicazione dell'art. 179 c. 2 e 9 nei confronti del secondo conducente trovato privo di scheda inserita dopo l'ora dall'inizio della multipresenza risulta essere stata corretta.
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    traspecc1_0

    Ubicazione: all'inizio del punto effettivo di divieto di transito. Può essere collocato anche ll'inizio di competenza della strada interessata, con pannello esplicativo indicante la distanza dall'inizio dell'effettivo divieto.
    Obblighi per i conducenti: vieta il transito a tutti I veicoli di massa EFFETTIVA superiore a quella indicata.
    Divieti per i conducenti: divieto di impegnare il tratto di carreggiata effettivamente segnalato dal preavviso.
    Note: le eventuali contestazioni si basano sul bindello di pesata cui il veicolo deve essere sottoposto.

    traspecc2_0

    Ubicazione: all'inizio del punto effettivo di divieto di transito. Può essere collocato anche ll'inizio di competenza della strada interessata, con pannello esplicativo indicante la distanza dall'inizio dell'effettivo divieto.
    Obblighi per i conducenti: vieta il transito ai veicoli NON adibiti al trasporto di persone aventi Massa Complessiva a Pieno Carico superiore a 3,5 t. ovvero a diverso numero inscritto.
    Divieti per i conducenti: divieto di impegnare il tratto di carreggiata effettivamente interessato.
    Note: la massa riportata fa riferimento alla MCPC riportata in carta di circolazione, o alla somma di esse se si tratta di complesso veicolare.

    Edited by giacal - 14/4/2023, 08:31
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    Dunque, per chiarezza penso che lei faccia riferimento a questi tipi di segnaletica verticale:

    traspecc1
    traspecc2_0

    Il primo viene collocato in genere a inizio competenza del tratto di strada interessato dal divieto; il secondo viene invece collocato a partire dal punto in cui il divieto ha effettivo inizio, sempre fatta salva la presenza di un eventuale pannello esplicativo addizionale.

    In questi casi naturalmente si guarda alla MCPC riportata in carta di circolazione (o alla somma di esse, se si tratta di complesso veicolare).
    Naturalmente la specifica delle 44T andrà a colpire i trasporti eccezionali, come spiegato poco sopra da VPEZIO .
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    Riportiamo per precisione un estratto della circolare n° Prot. n. 300/A/8755/17/108/1/2 del 16 novembre 2017:

    OGGETTO:
    Trasporti eccezionali. Aggiornamento della piattaforma informatica gestionale TEWEB e dematerializzazione dei titoli autorizzativi.

    La Società ANAS, nell'ambito del progetto di dematerializzazione delle autorizzazioni al transito di veicoli eccezionali e di trasporti in condizioni di eccezionalità, eccedenti i limiti di sagoma e di massa previsti dagli artt. 61, 62 e 104 del C.d.S., ha comunicato che alle domande di rilascio delle autorizzazioni al transito presentate dal 15 novembre 2017, nonché per quelle ancora in fase di istruttoria a quella data, seguiranno solo autorizzazioni rilasciate in formato digitale, che saranno inviate ai soggetti richiedenti unicamente mediante PEC.
    Ne consegue che, in fase di circolazione stradale, l'autorizzazione digitale sarà esibita dal conducente agli organi di controllo su idoneo dispositivo. La stessa potrà anche essere stampata dal soggetto richiedente e presentata in formato cartaceo agli organi di controllo.
    Allo stato attuale, la verifica sarà consentita attraverso l'utilizzo della rete internet, nell'apposita sezione "Servizi/Trasporti eccezionali" del sito www.stradeanas.it, cliccando sul link "Verifica l'autenticità di una autorizzazione per trasporti eccezionali" e inserendo sia il numero d'ordine nazionale dell'autorizzazione, sia il codice alfanumerico, entrambi riportati sulla medesima.
    Il progetto di dematerializzazione dei titoli autorizzativi comprende anche l'adozione di una procedura telematica per l'annotazione digitale dei viaggi sulle autorizzazioni rilasciate. Gli utenti hanno disponibile sugli app stores per dispositivi mobili iOS ed Android l'applicazione "TEWEB APP": nel caso in cui sia stato effettuato un preavviso di transito tramite la piattaforma TEWEB, il conducente/utente potrà annotare digitalmente la data e l'ora del viaggio intrapreso, in conformità con quanto previsto dall'art. 16, comma 13 del Reg. Esec. C.d.S..
    La nuova modalità di comunicazione dei viaggi sarà limitata inizialmente alle autorizzazioni di tipo singolo e multiplo; progressivamente verrà estesa alle autorizzazioni di tipo periodico relative a veicoli eccedenti i limiti di massa di cui all'art. 62 C.d.S..
    I provvedimenti autorizzativi rilasciati fino al 14 novembre 2017 in formato cartaceo continueranno ad essere validi fino alla loro data di scadenza e le relative annotazioni di viaggio continueranno ad essere effettuate sulla modulistica cartacea.

    Ciò premesso, su strada, saranno operabili controlli secondo le due seguenti alternative:
    1. esibizione dell'autorizzazione originale tramite l'applicazione "TEWEB APP" presente sul dispositivo del conducente;
    2. verifica dell'autorizzazione attraverso la sala operativa mediante comunicazione del numero di ordine nazionale (riportato in alto a destra sulla prima pagina dell'autorizzazione) e del codice di verifica alfanumerico (riportato sotto il QR-code).

    [omissis]

    A 6 anni dalla presentazione del progetto chiediamo agli "addetti ai lavori" se avete avuto già modo di collaudare questi tablet e il relativo software. In caso affermativo, avete ravvisato limiti o problematiche di impiego? Grazie!
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    CITAZIONE (Andrx20 @ 5/4/2023, 15:42) 
    Buonasera, per evitare di fare confusione vorrei per cortesia un chiarimento.

    Quando incrocio un tratto di strada con pannello di divieto, tondo bordato di rosso con interno bianco e scritta in nero 44,00T sta a indicare che il veicolo, ad esempio bilico con container, sia da carico che da scarico per quel tratto di strada non può passare? E corretto o fa riferimento al peso effettivo durante il transito? O riguarda solo i trasporti eccezionali?

    Buonasera.
    Si fa riferimento ai dati riportati nella carta di circolazione (o alla somma di essi se si tratta di complesso veicolare), indipendentemente che si viaggi carichi o scarichi. Se tali dati superano il valore di 44,00T, il veicolo/complesso veicolare non può transitare.
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    L'ipotesi è senz'altro percorribile poichè, a seguito dell'introduzione della dematerializzazione dei documenti, il contenuto delle BB.DD. è considerato fidefacente. In assenza della CDC aggiungerei naturalmente anche il 180/7°: il verbale dovrà essere dettagliato in tutti i suoi aspetti.

    Edited by giacal - 5/4/2023, 11:38
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    Sui crono più vecchi ci sono 3 o 4 passaggi da fare, in uno di questi va data conferma del lettino: non mi ricordo quale sia esattamente questo passaggio, di sicuro Gloria_ potrà aiutarci!
1455 replies since 17/11/2019
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