Polstradaforum

Posts written by giacal

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    Il consenso preventivo rileva solo qualora gli operatori abbiano fatto firmare un verbale di diffida alla divulgazione delle fotografie che, in quanto tali, sono ammesse. E la divulgazione ha per supporto i cosiddetti social media o piattaforme equiparate.
    In questo caso, dal momento che il materiale fotografico pare essere stato allegato a un atto formale di opposizione a una contestazione amministrativa, la sua divulgazione non costituisce illecito poichè può rientrare nelle memorie difensive a sostegno del ricorso.
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    Buongiorno.
    Al momento del controllo il conducente deve essere in grado di esibire all'organo accertatore un DDT, sia esso cartaceo o dematerializzato. Il numero di copie del cartaceo non rileva bastando per il controllore che ne venga esibita uno. Il resto rientra negli accordi privati con l'azienda. VPEZIO potrà essere più preciso.
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    Ricordo distintamente veicoli 35 quintali trainanti un rimorchio, con MCPC dell'intero complesso superiore ai 75 quintali, quindi muniti di cronotachigrafo sia analogico sia digitale montato esternamente al cruscotto. Gli ultimi che ho controllato erano Mercedes Sprinter con rimorchio immatricolati est Europa (Ucraina, Polonia, Ungheria...) che portavano oltre confine di tutto.....

    Circa la classificazione come mezzo storico, per l'esenzione dal crono non basta la decorrenza dei 30 anni dall'anno di produzione ma credo serva anche la dichiarazione di interesse storico: circa 3 anni fa ho controllato un OM Tigrotto del 1964 ancora usato per il trasporto e vendita di frutta e verdura, munito di crono analogico. Di contro, ho visitato un raduno di camion d'epoca, tutti dichiarati di interesse storico da ASI e pertanto sprovvisti di cronotachigrafo: naturalmente le limitazioni sono implicite al loro uso, vale a dire possono essere movimentati per partecipare ai raduni ma assolutamente non per effettuare trasporto merci.
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    Buongiorno gigiw169
    La risposta era già contenuta nell'art. 3 del Reg. UE 561/2006 quando si parla di
    CITAZIONE
    veicoli o combinazioni di veicoli, di massa non superiore alle 7,5 ton, adibiti al trasporto non commerciale di merci

    I requisiti di esenzione (da intendersi in concorso tra loro) sono quindi:
    - il rispetto della massa massima del complesso veicolare che non deve superare le 7,5T;
    - la non professionalità dell'autotrasporto (vale a dire, niente conto terzi ma solo conto proprio).

    Ne discende che, qualora venga meno anche una sola delle due condizioni, l'uso del cronotachigrafo diventa obbligatorio.

    Il fatto che ci sia
    CITAZIONE
    l'esclusione dall'obbligo del crono, proprio per il fatto che, essendo stato immatricolato precedentemente all'entrata in vigore della norma (1° maggio 2006), non è dotato della predisposizione sulla trasmissione per il sensore di movimento.

    mi giunge nuova, ma è un po' che manco dalla strada: ricordo però di avere controllato veicoli di immatricolazione anteriore al 2006 dotati di crono esterno. Su questo punto lascio però la parola alla nostra Expert Gloria_ .
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    CITAZIONE (Andrx20 @ 1/6/2023, 12:20) 
    Caso 1: In ribalta assistito alle operazioni di carico o scarico:imposto martelletti

    Corretto.

    CITAZIONE
    Caso 2: In ribalta posso riposare in brandina perché le operazioni di carico o scarico sono interamente effettuate da altri esterni: Imposto lettino

    Corretto.

    CITAZIONE
    Caso 3: in ribalta so che dovrò stare un cabina ma a disposizione degli operatori che caricano o scaricano: imposto disponibilità

    Corretto.
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    Penso che potrebbe staccare un 179 anche solo sulla base del confronto con la targhetta, che è documento legale a tutti gli effetti e quindi evidenziare le disarmonie rilevate all'atto del controllo. Ma bisogna scrivere bene. Scrivere poco, ma scrivere bene...
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    Certamente ogni accertamento è utile per la sanzione. Tuttavia, trattandosi di una contestazione molto particolare, il verbale dovrà essere "blindato" per evitare eventuali attacchi in sede di ricorso il quale, vista la pesantezza della sanzione, è tutt'altro che improbabile.

    Di targhette farlocche non me ne sono mai capitate e non so nemmeno se il gioco possa valere la candela. Mi sono sempre affidato al "naso" dell'accertatore: se fai 800 km in un tempo di percorrenza poco attendibile oppure se ti sto dietro con la macchina di servizio e vedo che cammini a 100 km/h e poi la stampa mi dice che sei a 90, anche qui c'è da ficcare il naso... Però sono accertamenti lunghi, spesso complessi e che altrettanto spesso richiedono il ricovero del trattore stradale in un'officina specializzata.
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    CITAZIONE (DeltaBravoRomeo @ 27/5/2023, 16:42) 
    Buonasera. Nella circostanza riferita dall'utente, per poter sanzionare la presenza di pneumatici più grandi, piuttosto che basarsi sulla targhetta, non sarebbe più opportuno basarsi sulla stampa dei dati tecnici del tachigrafo?

    Buonasera. La stampa dei dati tecnici con montaggio di pneumatici maggiorati potrebbe risultare alterata e pertanto non attendibile.
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    CITAZIONE (DeltaBravoRomeo @ 22/5/2023, 17:53) 
    Buonasera. Questo post mi ha un pochino confuso le idee. In definitiva in quali casi un mezzo d'opera può trasportare macchine operatrici senza incorrere in un 10 comma 21 cds?

    Buonasera. Il trasporto è possibile se il mezzo d'opera è autorizzato all'agganciamento dei rimorchi e semprechè non ecceda la MCPC diventando così trasporto in regime di eccezionalità, pertanto sottoposto al vincolo dell'autorizzazione e a tutte le relative prescrizioni.
    Naturalmente (e per la medesima ragione) le macchine operatrici dovranno rispettare anche i limiti di sagoma, non eccedendovi.
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    Provo a schematizzare:
    - Riposo ridotto 6/5 al 8/5: vale per la settimana 01/05 - 07/05
    - Riposo ridotto 13/5 al 15/5: vale per la settimana 08/05 - 14/05

    A questo punto lei deve per forza compensare nella settimana successiva.
    Quindi:
    - Riposo 20/5: dovrà per forza essere regolare + la compensazione, quindi 45 ore + 9 ore per un totale di 54 ore.
    Se lei anche in questo riposo ne farà uno ridotto sarà senz'altro in contravvenzione.
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    Buongiorno Michele007 , benvenuto!
    Ho riunito il suo quesito alla discussione principale sull'argomento "riposi ridotti" così potrà trovare già alcune risposte.

    Nel suo caso, avendo già fruito di due periodi di riposo settimanale ridotto, ha l'obbligo di recuperare entro la terza settimana le ore in meno aggiungendole al riposo settimanale regolare. Ecco dunque che lei dovrà recuperare 4,30 + 4,30 = 9 ore aggiungendole alle 45 ore della terza settimana, per un totale di 54 ore.

    Se neanche nella terza settimana riesce a recuperare, va incontro alle pesanti sanzioni previste dall'art. 174 c. 7.

    Su chi decide, vi è naturalmente una corresponsabilità tra autista e datore di lavoro: il primo risponde delle violazioni amministrative viste sopra in qualità di trasgressore; il secondo risponde sempre in via amministrativa ai sensi del 174 c. 14 CDS con relativa segnalazione all'Ispettorato del Lavoro per i successivi controlli di settore.
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    CITAZIONE (Gianconix @ 9/5/2023, 09:49) 
    Per la mancata iscrizione all'AIRE non esiste sanzione però. È un bel rompicapo.

    Infatti. Il 93bis sanziona la circolazione del residente in Italia con veicolo straniero senza che lo stesso sia stato immatricolato. L'iscrizione all'AIRE impedisce l'applicazione del suddetto articolo.
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    Buongiorno. Ritengo che la sola iscrizione al ReVE non basti per evitare le sanzioni di cui all'art. 93bis CDS poichè mi pare di capire che il ReVE tracci la posizione del veicolo mentre l'AIRE quella del conducente. Vorrei tuttavia la conferma da VPEZIO vista la specificità della materia.
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    Buongiorno.
    Lascio la risposta al nostro utente expert VPEZIO , particolarmente esperto della materia che, nella sua complessità, va analizzata con attenzione.
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    La materia è da sempre spinosa, convengo con lei. Tanto da essere approdata in Corte di Cassazione per ben due volte nel recente passato ed essere stata oggetto di circolari interpretative del Servizio Polizia Stradale, che è l'organo che fornisce le direttive agli uffici periferici anche di altre forze di Polizia, ma che a vario titolo si interessano di circolazione stradale.

    Alla luce di questo, è stato ribadito l'uso congiunto dei dispositivi di emergenza.
    Tutto ciò che vi ruota attorno (a partire dalle disposizioni delle centrali operative di dipendenza) è elemento accessorio che - per chi svolge servizio in ambulanza - potrà rilevare ad esempio ai fini disciplinari.

    Ora, che molti conducenti di veicoli di soccorso ABUSINO delle facoltà loro concesse per la peculiarità dei mezzi che guidano è cosa nota. Finchè tutto va bene (nel senso che non si fa male nessuno), semplicemente tutto va bene.
    Ma dal momento che qualcuno si fa male (o peggio) le garantisco che la posizione dei conducenti viene letteralmente radiografata: e nel caso di conducenti di veicoli di soccorso in servizio di emergenza (o presunta tale) viene subito acquisita la documentazione di servizio (brogliaccio, comunicazioni radio, ecc.).

    Ecco perchè ognuno è e resta artefice del proprio destino.
1455 replies since 17/11/2019
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